Responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. anche con titoli diversi (Cass. civ. Sez. III n. 28744 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità solidale di cui all’art. 2055 cod. civ., norma sulla causalità materiale integrata dal disposto dell’art. 41 cod. pen., è sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale. La norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, riferendola unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate. Resta fermo che il nesso di causalità va accertato caso per caso, onde escludere l’eventuale efficienza determinante e assorbente di uno degli antecedenti causali rispetto agli altri fatti, ridotti a mere occasioni.

Il Fatto

Una società attrice aveva convenuto in giudizio una pluralità di fornitori per il risarcimento dei danni subiti nella produzione di calzature, a causa della fornitura di accessori asseritamente difettosi che avevano indotto il committente finale a restituire la merce. Il Tribunale aveva rigettato le domande risarcitorie. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 175/2021, accoglieva parzialmente il gravame principale, condannando in solido più fornitori al risarcimento dei danni e taluni di essi alla restituzione di somme per specifiche fatture.

Una delle società condannate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: il primo per motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo; il secondo per violazione e falsa applicazione dell’art. 2055 cod. civ., contestando la condanna solidale di tutti i fornitori e la quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, con riguardo agli elementi addotti a sostegno del corretto adempimento della prestazione e alle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo svolto prima della causa. La Corte ha rilevato che la censura, già nella rubrica, si risolve in una richiesta di revisione dell’accertamento fattuale, tipica dell’impugnazione di merito, e pertanto ne ha dichiarato l’inammissibilità.

Il secondo motivo, articolato in due submotivi, investiva l’applicazione dell’art. 2055 cod. civ. e la quantificazione del risarcimento. Quanto al primo profilo, la ricorrente sosteneva che la norma riguarderebbe solo la responsabilità extracontrattuale e che la Corte territoriale non avrebbe motivato sulla solidarietà. La Suprema Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 13143 del 2022: la solidarietà contemplata dalla norma sulla causalità materiale opera anche quando le condotte siano autonome e i titoli di responsabilità diversi, perché rileva l’unicità del fatto dannoso rispetto al danneggiato.

Il giudice di legittimità ha precisato che resta necessario accertare il nesso causale caso per caso, per verificare se a un antecedente possa riconoscersi efficienza determinante e assorbente, tale da escludere il legame tra l’evento e gli altri fatti, ridotti a mere occasioni. Sul punto la Corte ha richiamato anche la propria più recente linea, espressa dalla Sez. III n. 9969 del 2025. Ne è derivata l’infondatezza del primo submotivo.

La seconda parte del motivo, relativa all’esiguità del valore degli accessori e alla quantificazione, è stata giudicata palesemente fattuale e quindi inammissibile. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese in favore di ciascuna controricorrente e compensazione verso la società non direttamente coinvolta nel contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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