Termine di appello tributario e sospensione feriale di trentuno giorni (Cass. civ. Sez. V n. 7114 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel computo dei termini processuali mensili o annuali si osserva il sistema della computazione civile, non ex numero ma ex nominatione dierum: il decorso del tempo si compie allo spirare del giorno corrispondente nel numero a quello del mese iniziale, indipendentemente dal numero effettivo dei giorni compresi nel periodo. Quando il termine di decadenza dall’impugnazione interferisce con la sospensione feriale dei termini processuali, al termine di sei mesi di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. devono aggiungersi trentuno giorni computati ex numeratione dierum, e non un mese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 1, cod. proc. civ. e 1, comma 1, legge n. 742 del 1969. Se il giorno di scadenza è festivo, e parimenti se cade di sabato, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 155, commi quarto e quinto, cod. proc. civ..

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società a ristretta base partecipativa, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, un avviso di accertamento induttivo. Sulla base di tale atto veniva poi notificato al socio un avviso di accertamento per maggiore Irpef, con riferimento al reddito di partecipazione conseguito per l’anno 2012.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso. Proponeva quindi appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che lo dichiarava inammissibile per tardività. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall’Amministrazione finanziaria con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La questione riguarda il calcolo del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, pubblicata il 5 marzo 2018, quando il decorso interferisca con la sospensione feriale dei termini processuali. Secondo la Commissione Tributaria Regionale, il prolungamento dipendente dal periodo feriale sarebbe stato pari a un mese, con scadenza del termine lungo al 5.10.2018; l’atto di appello, spedito via PEC l’8.10.2018, era stato perciò considerato tardivo.

La Corte non condivide questo criterio. Il periodo di sospensione feriale è normativamente previsto come pari a trentuno giorni, e non a un mese. Il prolungamento del termine di notificazione del ricorso è dunque di trentuno giorni, con la conseguenza che il termine utile sarebbe scaduto il 6.10.2018.

Tale giorno cadeva però di sabato. L’art. 155, commi quarto e quinto, cod. proc. civ. dispone che, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, e che la proroga si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata di sabato. Il termine utile veniva pertanto a coincidere con il successivo lunedì 8.10.2018.

Essendo pacifico che in quella data il contribuente ha attivato la procedura di notificazione del ricorso all’Amministrazione finanziaria, l’atto risulta tempestivo e la tesi della tardività non è sostenibile. La Corte aggiorna così i principi già espressi in materia, richiamando Cass. sez. V, 15.7.2020, n. 15029 e specificando che al termine di decadenza dal gravame di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. devono aggiungersi trentuno giorni computati ex numeratione dierum.

Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, perché proceda a nuovo giudizio in diversa composizione, nel rispetto dei principi esposti e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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