Mansioni superiori e qualifica dirigenziale: requisiti congiunti nel Regolamento ISVEIMER (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9852 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel riconoscimento della qualifica dirigenziale, allorché il Regolamento del personale richieda lo svolgimento di mansioni con responsabilità direzionali di coordinamento e controllo del lavoro altrui «nonché» di mansioni ad elevato livello professionale, i due requisiti devono ricorrere congiuntamente. La congiunzione «nonché» unisce e non disgiunge le espressioni designanti i requisiti di accesso alla carriera direttiva. L’interpretazione della volontà negoziale, ivi compreso il coordinamento tra Regolamento del personale e atti unilaterali di organizzazione, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione nei soli limiti del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza della motivazione. In sede di legittimità non è ammessa la rivalutazione del compendio probatorio, né la mera contrapposizione di una diversa interpretazione a quella del giudice di merito.

Il Fatto

Il lavoratore, già dipendente di un ente pubblico economico in liquidazione, aveva chiesto il riconoscimento della qualifica dirigenziale a far data dal settembre 1983. La domanda era stata respinta in primo grado e, dopo una pronuncia della Corte d’Appello di Napoli, era stata nuovamente rigettata in sede di rinvio dalla Cass. n. 22838/2014, che aveva escluso la formazione di un giudicato esterno sulla pretesa.

La Corte distrettuale, investita del merito, aveva ritenuto che il Regolamento del personale dell’ente, integrato dalle norme generali di organizzazione, richiedesse per l’accesso alla carriera direttiva lo svolgimento di mansioni di preposto ad un Ufficio. Pur riconoscendo al lavoratore un’attività di rilievo nell’ambito dell’Ufficio crediti, l’istruttoria non aveva dimostrato tale requisito. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente il terzo e il quarto motivo, incentrati sull’interpretazione dell’art. 2 del Regolamento del personale. La norma riconosce la qualifica dirigenziale a chi svolge mansioni con responsabilità direzionali di coordinamento e controllo del lavoro altrui, «nonché» mansioni ad elevato livello professionale da sviluppare nell’ambito delle direttive generali.

Secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass. n. 14864/2009, Cass. n. 21238/2014), la congiunzione «nonché» unisce e non disgiunge i due requisiti, che devono quindi coesistere. Di qui l’esattezza dell’interpretazione seguita dalla Corte territoriale, fondata sul senso letterale delle parole ai sensi dell’art. 1362 cod. civ.

La Corte ha poi ribadito che l’accertamento della volontà negoziale è accertamento di fatto rimesso all’esclusiva competenza del giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni di ermeneutica e per incoerenza della motivazione. Inammissibile è la censura che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione. Non basta che l’interpretazione proposta dalla parte sia plausibile: perché quella del giudice resista al sindacato di legittimità è sufficiente che sia una delle possibili letture del testo.

Nel merito, la Corte d’Appello aveva accertato l’assenza sia della funzione di preposto, sia del grado di autonomia e discrezionalità tipico del dirigente. Il lavoratore era inserito in un ufficio diretto da un dirigente ed era soggetto a vincoli gerarchici, rappresentando l’Istituto senza assumerne in via definitiva le decisioni.

La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili il secondo motivo, per difetto di specificità e per il corretto rilievo che la pronuncia del 2007 aveva deciso su profilo meramente processuale; e il quinto, ricordando che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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