Riduzione del pignoramento e vizi degli atti esecutivi non opposti (Cass. civ. Sez. III n. 9847 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’eventuale illegittimità dei provvedimenti con cui il giudice dell’esecuzione dispone il frazionamento dei beni pignorati e la riduzione del pignoramento ai sensi dell’art. 496 c.p.c. non integra causa di nullità insanabile della procedura esecutiva, né rende l’atto giuridicamente inesistente: quei vizi devono essere fatti valere con la tempestiva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente sanatoria in difetto di impugnazione. La vendita e il trasferimento delle sole unità immobiliari rimaste assoggettate al vincolo, dopo il frazionamento catastale e la liberazione delle altre, non configurano vendita di aliud pro alio, riguardando tale vizio la corrispondenza tra il bene oggetto dell’ordinanza di vendita e quello concretamente trasferito. Il creditore che partecipa all’espropriazione è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione e ha interesse a costituirsi; la sua condanna alle spese segue il principio di soccombenza.
Il Fatto
Una società creditrice, in forza di un contratto di mutuo stipulato per atto pubblico, ha promosso l’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare nei confronti di una società debitrice. Nella procedura sono intervenuti altri creditori. Il giudice dell’esecuzione ha disposto la vendita di alcuni soltanto dei cespiti pignorati, disponendo contestualmente la liberazione degli altri. I beni posti in vendita sono stati aggiudicati a terzi ed è stato emesso il decreto di trasferimento.
La società debitrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento; l’opposizione è stata rigettata dal tribunale. Propone quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resistono gli aggiudicatari e un creditore intervenuto. Un’ulteriore controricorrente non ha svolto regolare attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che i creditori intervenuti si siano costituiti chiedendo il rigetto dell’opposizione e che il tribunale abbia condannato la debitrice alle spese in loro favore. Il motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato: il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile, secondo il consolidato indirizzo richiamato, solo per le questioni di merito e non per le eccezioni pregiudiziali di rito. Nel merito, l’interesse dei creditori intervenuti a partecipare al giudizio è incontestabile, perché sono litisconsorti necessari, e il contenuto delle loro difese non è sindacabile sotto il profilo dell’interesse ad agire. Corretta è dunque l’applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che l’immobile trasferito sarebbe diverso da quello pignorato, per effetto della riduzione del pignoramento disposta ex art. 496 c.p.c., e invoca la nullità insanabile di quei provvedimenti. La Corte rigetta la tesi: nessuna disposizione vieta la vendita di un bene intercluso, essendo stata data adeguata notizia nella ordinanza di vendita e nella pubblicità; la difformità rispetto al pignoramento originario è l’inevitabile conseguenza del frazionamento catastale e della successiva riduzione del vincolo. L’eventuale illegittimità di quei provvedimenti andava fatta valere con tempestiva opposizione, non essendo causa di nullità insanabile. Quanto all’aliud pro alio, la giurisprudenza riguarda la corrispondenza tra bene oggetto dell’ordinanza di vendita e bene trasferito, non quella tra bene pignorato e bene venduto.
Con il terzo motivo si denunzia l’omessa pubblicità straordinaria e il regime applicabile dell’art. 490 c.p.c. Il motivo è inammissibile, perché il tribunale ha fondato il rigetto su due autonome rationes decidendi: la seconda, relativa alle nuove modalità di pubblicità introdotte con circolare del giudice dell’esecuzione, è da sola sufficiente e non risulta specificamente censurata.
Con il quarto motivo la ricorrente contesta il diniego di sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c. per asserita inadeguatezza del prezzo. Il motivo è infondato: il prezzo giusto rilevante è quello formatosi in una sequenza procedimentale conforme alle regole, in assenza di fattori devianti, e non coincide con il valore di mercato cui fa riferimento l’art. 108 l. fall., non applicabile analogicamente alle procedure individuali.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese in favore dei controricorrenti aggiudicatari. La Corte dichiara altresì inammissibile il controricorso di una società creditrice, per mancata produzione delle procure: la produzione del documento che contiene la procura è indispensabile per verificare il corretto conferimento dei poteri, e il vizio è rilevabile d’ufficio.
Nota della Redazione
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