Incarichi dirigenziali a termine esclusi dalla disciplina del lavoro a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9856 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di incarichi dirigenziali a termine ai funzionari dell’Agenzia delle entrate si innesta su un rapporto di lavoro subordinato già esistente e, in quanto equiparabile alla reggenza o all’esercizio di mansioni superiori, non determina la costituzione di un rapporto dirigenziale a termine assimilabile a quello dei soggetti estranei ai ruoli dirigenziali della P.A. ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ne consegue l’inapplicabilità della disciplina nazionale ed eurounitaria sui contratti a termine e l’insussistenza di un abuso nella reiterazione. L’eventuale illegittimità degli incarichi è fonte di responsabilità risarcitoria, ma il danno deve essere allegato e provato, non operando l’agevolazione probatoria ove difetti la condizione di precarietà del rapporto. L’obbligo di protezione ex art. 2087 cod. civ., di natura contrattuale e fondato sulla colpa, non si estende alle condotte di terzi estranei al rapporto, poste in essere fuori dall’ambiente di lavoro.
Il Fatto
La lavoratrice, dipendente dell’Agenzia delle entrate dal 1° luglio 1981 con inquadramento da ultimo quale Funzionario di Area III, posizione economica F5, aveva ricevuto, a decorrere dal 19 gennaio 2000, diversi incarichi dirigenziali a termine mediante quattro successivi contratti, svolgendo mansioni dirigenziali fino al 25 marzo 2015 per oltre quindici anni.
A seguito della Corte costituzionale n. 37 del 2015, il rapporto dirigenziale era stato risolto e la lavoratrice era tornata alle mansioni di funzionario, con riduzione del trattamento economico. Essa aveva quindi dedotto l’illegittimità del termine apposto ai contratti e il ricorso abusivo al contratto a termine, chiedendo il risarcimento del danno ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e il ristoro del danno all’immagine ex art. 2087 cod. civ. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 891 del 2017, respingeva l’appello. La lavoratrice ricorre in Cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte tratta congiuntamente i primi tre motivi, per connessione, e li ritiene non fondati. Il collegio richiama la giurisprudenza già espressa su fattispecie analoghe, segnatamente Cass., sentenza n. 14814 del 2020 e Cass., ordinanza n. 2397 del 2023, alle cui argomentazioni dichiara di dare continuità ex art. 118, disp. att., cod. proc. civ.
Il principio affermato è che il conferimento di un incarico dirigenziale a termine ai funzionari dell’Agenzia, disposto ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di organizzazione dell’Ente e poi dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, si innesta su un rapporto di lavoro subordinato già esistente. Esso è equiparabile alla reggenza o all’esercizio di mansioni superiori e non costituisce un rapporto dirigenziale a termine assimilabile a quello con soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali della P.A. ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ne deriva l’inapplicabilità della disciplina nazionale ed eurounitaria sui contratti a termine e l’insussistenza di una fattispecie di abusiva reiterazione.
Il collegio precisa che tale principio non è inciso dalle contestazioni mosse ai singoli profili argomentativi della sentenza n. 14814 del 2020 nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale. Anche ammessa l’illegittimità dei reiterati incarichi — acclarata dalla Corte costituzionale n. 37 del 2015 e non contestata — la stessa è fonte di responsabilità risarcitoria, ma il danno deve essere allegato e provato, non soccorrendo l’agevolazione di cui a Cass., Sez. Un., n. 5072/2016.
Quanto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 10627 del 2023, richiamata dalla ricorrente, la Corte la ritiene non dirimente: quella fattispecie riguardava l’illegittimo esercizio di funzioni amministrative in relazione ad atti di macro-organizzazione e la posizione di interesse legittimo di un’organizzazione sindacale, vicenda diversa dal singolo rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato. Correttamente, dunque, la Corte d’Appello ha escluso il presupposto dell’agevolazione probatoria ex art. 32 della l. n. 183/2010, per la mancanza di precarietà del rapporto, essendo la lavoratrice titolare di un rapporto a tempo indeterminato proseguito dopo la cessazione degli incarichi.
Sul quarto motivo, concernente il danno all’immagine, la Corte osserva che l’art. 2087 cod. civ. configura una responsabilità contrattuale fondata sulla colpa, non oggettiva, e impone obblighi positivi di protezione della salute. La Corte d’Appello ha correttamente rilevato che la vicenda mediatica, intervenuta dopo la cessazione del rapporto dirigenziale per effetto della sentenza costituzionale, era esterna al rapporto di lavoro e posta in essere da terzi estranei, non essendo ravvisabile un obbligo di protezione riconducibile alla norma. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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