Patteggiamento, ricorso in Cassazione solo per motivi tipizzati (Cass. pen. Sez. VII n. 9373 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile, a decorrere dal 3 agosto 2017, solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza. Le censure concernenti l’applicazione delle circostanze e l’entità della pena concordata sono pertanto inammissibili, una volta che l’accordo sia stato ratificato dal giudice. Per qualificare illegale la pena non basta dedurre che il giudice non abbia correttamente esplicitato i criteri valutativi, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Torre Annunziata gli ha applicato la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen..
Il motivo dedotto investe la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai passaggi fondamentali del calcolo per la determinazione della pena. Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso palesemente inammissibile per cause che possono essere decise senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: a far tempo da tale data, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
La Corte richiama poi l’orientamento consolidato formatosi sin dagli albori dell’istituto: una volta che l’accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure — come nella specie — in ordine all’applicazione delle circostanze e all’entità della pena, che non siano illegali. Anche entro tale ambito l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell’avvenuta verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi).
Viene inoltre ribadito, anche anteriormente alla novella, che non può proporsi ricorso per violazione di legge avverso una sentenza di patteggiamento sotto il profilo dell’erronea concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di palesi illegalità della pena concordata e in presenza di ratifica dell’accordo sanzionatorio, anche in ragione della natura semplificata della motivazione (Sez. 6, n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria).
Quanto alla nozione di pena illegale, la Corte precisa che non basta eccepire l’erronea esplicitazione dei criteri valutativi, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna). Nel caso concreto la sentenza dà conto di tutti i passaggi del calcolo: pena base di anni sei ed euro 27.000 di multa, corrispondente al minimo edittale; riduzione per le attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa; ulteriore riduzione per il rito fino alla pena irrogata di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 15.000 di multa. La doglianza difensiva risulta perciò incomprensibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13.6.2000), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso