Terreno agricolo divenuto bosco e taglio senza autorizzazione: Cassazione n. 21946/2026
Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza 2026, n. 21946
Questione esaminata
Il proprietario di un terreno era stato condannato per avere estirpato alberi di acacia senza autorizzazione paesaggistica in un’area qualificata come bosco e sottoposta al vincolo dell’art. 142, lettera g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Era stato ritenuto responsabile anche del deturpamento delle bellezze naturali previsto dall’art. 734 cod. pen.
La difesa sosteneva che si trattasse di un seminativo abbandonato e infestato da vegetazione spontanea, privo dei requisiti dimensionali e naturalistici del bosco, e contestava l’attribuzione materiale dell’estirpazione.
Principio affermato
La nozione di bosco richiede i parametri dell’art. 3, terzo comma, del d.lgs. n. 34/2018: vegetazione forestale arborea, estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media di almeno venti metri e copertura arborea superiore al 20%. A questi si aggiunge un requisito sostanziale: deve trattarsi di un sistema vivente complesso, tendenzialmente stabile e capace di autorigenerarsi.
La provenienza originariamente agricola o la classificazione catastale del fondo non impediscono che, per effetto dell’abbandono e della crescita spontanea, l’area acquisisca successivamente le caratteristiche di un bosco tutelato.
Motivazione della Cassazione
Gli accertamenti avevano individuato una formazione spontanea estesa per circa 8.000 metri quadrati, con copertura arborea sull’intera superficie. I fotogrammi storici di Google Earth mostravano l’aumento progressivo della vegetazione almeno dal 2004, senza attività agricole, mentre sul posto era stato rinvenuto un ingente cumulo di piante estirpate.
Questi elementi dimostravano sia i requisiti dimensionali sia la capacità di rinnovamento spontaneo. La “densità piena” richiesta dalla legge regionale campana non indica soltanto la percentuale di suolo coperta, ma anche la consistenza dell’ecosistema e la sua naturale capacità di rigenerazione.
L’attribuzione della condotta all’imputato era sorretta dalla sequenza temporale: aveva acquisito la disponibilità del fondo il 21 marzo 2020, presentato una CILA quattro giorni dopo e indicato lavori da completare entro l’11 aprile; al sopralluogo del 2 maggio le tracce dei mezzi pesanti e lo stato ancora fresco delle piante collocavano l’estirpazione nei dieci-quindici giorni precedenti.
L’ampiezza del disboscamento era sufficiente anche a integrare l’alterazione della bellezza naturale, poiché modificava sensibilmente la visione panoramica ed estetica dei luoghi. Per la medesima estensione e il rilevante disvalore della condotta è stata esclusa la particolare tenuità del fatto. Il ricorso è stato rigettato.
Rilevanza pratica
Prima di effettuare tagli o dissodamenti su un terreno incolto non basta consultare il catasto o il vecchio titolo di provenienza. Occorre verificare lo stato reale della vegetazione, la sua estensione, la copertura, la stabilità nel tempo e la presenza del vincolo paesaggistico.
Fotografie aeree storiche, rilievi forestali e sopralluoghi possono dimostrare che un ex seminativo è divenuto un ecosistema boschivo. In queste condizioni l’estirpazione richiede l’autorizzazione paesaggistica e può integrare sia l’illecito dell’art. 181 sia, quando l’impatto estetico sia concreto, il reato dell’art. 734 cod. pen.