La manutenzione straordinaria non è ristrutturazione ai fini del regolamento edilizio (TAR Puglia n. 909 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un servizio igienico-sanitario, quale un bagno cieco dotato di impianto di aerazione forzata, rientra nella categoria della manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 31 della legge n. 457/1978, tuttora vigente ex art. 137 d.P.R. n. 380/2001. Tale intervento non può essere attratto nella nozione di “ristrutturazione” prevista da un regolamento comunale d’igiene che, essendo precedente al TUEDIL e utilizzando il termine in senso atecnico, non richiami espressamente anche la manutenzione straordinaria. Ne consegue che le relative prescrizioni, applicabili alle ristrutturazioni, non possono essere invocate per inibire opere di manutenzione straordinaria. La sopravvenuta esecuzione dell’intervento edilizio non determina l’improcedibilità del ricorso, poiché in assenza di una pronuncia di merito gli atti inibitori sarebbero destinati a espandere nuovamente i propri effetti, travolgendo la tutela cautelare ottenuta.
Il Fatto
Una società impugnava le note con cui il Comune aveva inibito l’esecuzione di opere dichiarate con CILA, consistenti nella diversa distribuzione interna di un immobile adibito a fini abitativi e nella realizzazione di un bagno cieco, dotato però di aerazione forzata. L’ente resistente riteneva l’intervento contrario alle prescrizioni del regolamento comunale d’igiene che, per i locali destinati a bagno, imponevano una superficie minima e la presenza di una finestra.
Il Comune sosteneva che l’intervento, pur essendo pacificamente qualificabile come manutenzione straordinaria, dovesse comunque ritenersi attratto nella disciplina regolamentare, la cui nozione di “ristrutturazione” era da intendere in senso ampio e atecnico. La ricorrente contestava invece l’applicabilità del regolamento, non rientrando la manutenzione straordinaria nelle fattispecie da esso contemplate.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune, fondata sull’avvenuta realizzazione dell’intervento all’esito della fase cautelare. Il Collegio ha ritenuto necessario pronunciarsi nel merito per consolidare gli effetti della tutela cautelare, poiché, in mancanza di una conferma cognitoria piena, gli atti inibitori sarebbero tornati a espandere i propri effetti.
Nel merito, il Tribunale ha aderito all’orientamento del Giudice d’appello, evidenziando come il regolamento comunale, all’art. 58, estenda la propria applicazione a “nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti e variazioni di destinazione d’uso”, senza fare espresso riferimento alla categoria della manutenzione straordinaria.
Richiamando il dato testuale dell’art. 31 della legge n. 457/1978, che distingue la manutenzione straordinaria – nel cui ambito rientra la realizzazione di servizi igienico-sanitari – dalla ristrutturazione edilizia, il Collegio ha concluso che tale intervento non può essere ricondotto alla nozione di “ristrutturazione” del regolamento comunale.
La natura atecnica e temporalmente precedente del regolamento non è stata ritenuta ragione sufficiente per estenderne l’ambito applicativo a fattispecie non espressamente previste. Gli atti impugnati sono stati pertanto annullati, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.