L’ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario sulla Carta docente: obbligo di esecuzione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13494 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., la parte che ha ottenuto una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e ritualmente notificata, ha diritto di ottenere l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale quando l’Amministrazione sia rimasta inerte oltre il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. L’accoglimento del ricorso comporta l’ordine all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato e, per il caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva. La condanna al pagamento delle penalità di mora richiede una specifica valutazione e può essere disposta solo in esito a una ulteriore fase, in presenza di una resistenza protratta oltre i termini.
Il Fatto
La ricorrente, docente, e il suo procuratore, dichiaratosi antistatario nel giudizio presupposto, hanno agito dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 346/2025 del Tribunale Ordinario di Civitavecchia, Sezione Lavoro. Con tale pronuncia, il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con interessi legali, oltre al pagamento della metà delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, senza che il Ministero avesse provveduto. Da qui il ricorso per l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’ottemperanza. Il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione intimata ed era decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione avesse dato corso all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
Il Collegio ha rilevato che l’inerzia dell’Amministrazione risultava per tabulas, essendo la stessa costituita solo con memoria di stile. Ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo sia all’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni indicati, con le somme e gli interessi riconosciuti dal titolo, sia al pagamento delle spese del giudizio presupposto in favore del procuratore antistatario, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il giudice ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda all’esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della parte ricorrente.
Il Collegio non ha invece ravvisato i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, rimettendo l’eventuale pronuncia a una successiva fase, su richiesta della parte, in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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