Illegittime prescrizioni eccessive non dimostrate: regge la discrezionalità tecnica della Soprintendenza in materia di vincoli monumentali e paesaggistici (TAR Puglia n. 907 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni e le limitazioni apposte dalla Soprintendenza al provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 42/2004 per interventi su immobili vincolati costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non richiedono, ai fini della motivazione, l’esternazione dei criteri di ponderazione degli interessi secondari coinvolti, i quali risultano necessariamente soccombenti dinanzi all’interesse pubblico-culturale tutelato dall’art. 9 Cost. La loro legittimità non è inficiata dalla mera contrapposizione di valutazioni opinabili del privato, il quale è onerato di dimostrare l’erroneità dei presupposti di fatto o la illogicità del giudizio tecnico; la scelta di imporre limiti alle trasformazioni, anche mediante il divieto di nuovi scavi nella parte storica e la riduzione delle altezze dei corpi di fabbrica oggetto di ricostruzione, risulta conforme al principio del minimo intervento e alla tutela della materia e della immagine del bene.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria dell’edificio denominato “Ex macello comunale” in Giovinazzo, vincolato ai sensi della Parte II del d.lgs. n. 42/2004, aveva ottenuto dalla Soprintendenza, previo parere paesaggistico favorevole, l’autorizzazione a realizzare un intervento di riqualificazione, consolidamento e risanamento conservativo finalizzato alla creazione di una struttura ricettiva.
L’esito favorevole del procedimento era tuttavia subordinato a una serie di prescrizioni limitative che la società riteneva esorbitanti e sproporzionate: in particolare, la riduzione dell’altezza massima del blocco da ricostruire e delle superfetazioni, lo stralcio di alcuni elementi accessori progettuali e il divieto di realizzare nuovi scavi e sbancamenti all’interno del corpo di fabbrica storico. Avverso tali prescrizioni e gli atti connessi, la società proponeva ricorso deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento e violazione delle norme del Codice dei beni culturali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo le contestazioni della società ricorrente prive di fondamento. Ha osservato come la Soprintendenza avesse ampiamente motivato sia in via generale sia in via specifica sulle singole prescrizioni, rendendo l’atto impugnato immune dalle critiche apodittiche sollevate.
Quanto al merito delle limitazioni, il Collegio ha rilevato che le prescrizioni contestate riguardavano aspetti marginali dell’intervento e usi accessori, eliminabili e sostituibili con altre soluzioni senza pregiudizio della funzionalità complessiva dell’opera. Il blocco delle opere di scavo nella parte storica è stato giustificato dalla carenza progettuale in ordine alla natura del sottosuolo e alla presenza di spazi ipogei, nonché dall’esigenza di tutelare le strutture portanti di fondazione, in applicazione del principio del minimo intervento.
Il Tribunale ha quindi richiamato il principio per cui l’attività della Soprintendenza è espressione di discrezionalità tecnica, richiamando il precedente di cui a Cons. Stato, Sez. I, 10 marzo 2025, n. 173, secondo cui non è richiesta l’esternazione dei criteri di ponderazione degli interessi secondari, che risultano necessariamente soccombenti dinanzi all’interesse pubblico-culturale. Ha inoltre rimarcato come le prescrizioni non inficiassero la trasformazione dell’immobile in struttura ricettiva, limitandosi a disciplinare le modalità di intervento per evitare il detrimento della dignità, dell’immagine e della memoria storica del bene.
In relazione al parere paesaggistico, il Collegio ha ribadito che l’atto, reso nel rispetto delle norme del PPTR, era volto alla tutela del contesto costiero e paesaggistico in cui il bene è inserito. In definitiva, la società ricorrente ha contrapposto proprie valutazioni opinabili ai giudizi tecnico-discrezionali della Soprintendenza, senza riuscire a dimostrarne l’erroneità nei loro postulati, con conseguente rigetto del ricorso e compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.