Notifica all’Avvocatura e spese compensate nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 763 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Anche nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. l’atto introduttivo deve essere notificato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità intimata, ai sensi dell’art. 11 del T.U. n. 1611/1933, come modificato dall’art. 1 della legge n. 260/1958. Il vizio di notificazione eseguita presso la sede reale dell’Amministrazione, anziché presso l’Avvocatura, è suscettibile di sanatoria mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021. Quando la pretesa sia stata pienamente soddisfatta, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ma il vizio di notificazione e la mancata evocazione dell’Amministrazione giustificano la compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale civile di Catania, con ordinanza n. 3533/2022 del 27.05.2022 resa nel procedimento sommario ex art. 702-bis cod. proc. civ., la condanna del Ministero della Salute al pagamento di una somma in proprio favore. L’ordinanza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’Amministrazione e poi passata in giudicato.

Lamentando la mancata esecuzione del titolo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio ha prodotto la documentazione del versamento eseguito in proprio favore dal Ministero in data 5.03.2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva preliminarmente che il titolo ottemperando è stato eseguito, con pieno soddisfacimento dell’interesse del ricorrente e conseguimento del bene della vita aspirato. Ne deriva la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

La questione centrale attiene alla regolarità della notificazione. Alla camera di consiglio è stata rilevata, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., l’irritualità della notifica, eseguita presso la sede reale dell’Amministrazione e non presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato territorialmente competente.

Il Tribunale ricorda che anche nel giudizio di ottemperanza opera la regola generale per cui l’atto introduttivo va notificato presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità intimata, in forza dell’art. 11 del T.U. n. 1611/1933, come modificato dall’art. 1 della legge n. 260/1958. Il vizio sarebbe sanabile disponendo la rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, che ha imposto al giudice di disporre la rinnovazione delle notifiche nulle in caso di mancata comparizione dell’intimato, salvi i casi di inesistenza.

Tale rinnovazione è tuttavia ritenuta ultronea e disfunzionale per ragioni di economia processuale, stante l’avvenuta cessazione della materia del contendere e l’inutilità, per l’Amministrazione, di costituirsi per contraddire sul merito. Ciò nonostante, il vizio refluisce sulla pronuncia sulle spese, che vengono compensate in ragione della mancata evocazione in giudizio dell’Amministrazione e della sua mancata comparizione.

Il Collegio dispone infine l’ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, confermando la statuizione provvisoria, con liquidazione del compenso con separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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