Revocatoria e qualificazione della domanda: no ultrapetizione se il credito è certo (Cass. civ. Sez. III n. 20538 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, il giudice di merito che qualifichi la domanda con riferimento a un credito diverso da quello prospettato dall’attore non incorre nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. quando la causa petendi rimane identica e il credito preso a base della decisione è comunque ricompreso tra le allegazioni della parte. La rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda costituiscono attività riservata al giudice del merito: la violazione dell’art. 112 c.p.c., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non è deducibile quando il giudice abbia motivato sul punto, dimostrando che la questione doveva ritenersi compresa tra quelle da decidere, attenendo il vizio al diverso momento logico dell’accertamento della volontà della parte. Il giudice può dunque qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda e individuare le norme applicabili anche in difformità dalle indicazioni delle parti, sempre che non sostituisca la domanda con una diversa.

Il Fatto

Il Fallimento di una società di fatto convenne in giudizio, davanti al Tribunale, due soggetti per far dichiarare l’inefficacia relativa, ex art. 2901 c.c., di due donazioni immobiliari intervenute rispettivamente nel 2012 e nel 2015. A fondamento della pretesa il Fallimento dedusse un credito risarcitorio, contrattuale ovvero extracontrattuale, per il pregiudizio arrecato alla procedura concorsuale.

Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda per mancata evocazione di tutti i litisconsorti necessari. La Corte d’Appello, ritenendo applicabile l’art. 102, comma 2, c.p.c. anche al litisconsorzio sostanziale, accolse l’azione revocatoria fondandola però su un credito diverso, scaturente da una scrittura privata di impegno patrimoniale. Il Fallimento ricorse in Cassazione lamentando la modifica della domanda.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe posto a base della decisione un credito distinto, fondato su un diverso fatto costitutivo, così attribuendo un bene della vita non richiesto.

La Corte rigetta il motivo. La Corte d’Appello non ha omesso di raccordare la statuizione al credito risarcitorio prospettato dal Fallimento; ha ritenuto che la fondatezza della revocatoria trovasse ancor prima fondamento in un credito certo, quello scaturente dalla scrittura privata sottoscritta dal dante causa, rimanendo così all’interno del perimetro segnato dalla prospettazione attorea.

La Corte territoriale ha accertato che la donazione del 2012 ha recato pregiudizio al credito originario del Fallimento, determinando l’impossibilità della prestazione per causa imputabile al debitore, e che il donante non possedeva altri beni. Tali accertamenti, ribaditi dallo stesso ricorrente, confermano l’eventus damni e la consapevolezza della dannosità dell’atto.

La Corte richiama l’indirizzo secondo cui la rilevazione e interpretazione della domanda è attività riservata al giudice del merito, con la conseguenza che il dedotto errore attiene al momento logico dell’accertamento della volontà della parte e non integra il vizio procedurale (così Sez. 3, Ordinanza n. 27181 del 22/09/2023).

La decisione risulta immune da ultrapetizione anche secondo l’indirizzo consolidato: il giudice ha il potere-dovere di qualificare i fatti e individuare le norme applicabili anche in difformità dalle indicazioni delle parti, eccedendo solo se sostituisca la domanda con una diversa (Sez. 2, Ordinanza n. 5153 del 21/02/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 36272 del 28/12/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 10402 del 17/04/2024). Ne consegue il rigetto del ricorso, senza pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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