Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione a carico del creditore opposto (Cass. civ. Sez. I n. 24630 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi siano introdotti con ricorso per decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, e non dell’opponente. Ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo, non l’improcedibilità dell’opposizione. Il preventivo tentativo di conciliazione non è richiesto prima dell’emissione del decreto, essendo incompatibile con i procedimenti a contraddittorio differito. Il principio è stato cristallizzato dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 28 del 2010, introdotto dall’art. 7, comma 6, lettera e), del d.lgs. n. 149 del 2022.
Il Fatto
Un consorzio per l’area di sviluppo industriale riceveva dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo di oltre ventimila euro, a titolo di corrispettivo per prestazioni di telefonia fissa e mobile rese negli anni 2006-2007. Proponeva opposizione eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia di telecomunicazioni.
Il Tribunale concedeva termine per la domanda di mediazione, che nessuna parte presentava, e dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione, ritenendo che l’onere gravasse sull’opponente. La Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame, giudicando inammissibili i motivi ex artt. 342 e 345 cod. proc. civ. Il consorzio ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il nodo dell’onere della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Richiama la Sezioni Unite n. 8240 del 2020, secondo cui chi intende chiedere un provvedimento monitorio non è soggetto al preventivo tentativo di conciliazione, strutturalmente incompatibile con i procedimenti a contraddittorio differito.
La Corte valorizza poi la Sezioni Unite n. 19596 del 18.9.2020, che ha definitivamente chiarito come, decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la mediazione sia a carico della parte opposta. Ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis segue la revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto all’ammissibilità dell’appello, la Corte rileva che i primi due motivi di ricorso sono autosufficienti ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., avendo il ricorrente indicato con precisione le pagine dell’atto d’appello in cui era perimetrato il motivo. Non sussiste l’inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ., perché non vi è contraddittorietà tra la difesa di primo grado e quella d’appello: all’epoca dell’introduzione del giudizio non era ancora intervenuta la Sezioni Unite n. 8240 del 2020. La questione era, del resto, di diritto e rilevabile d’ufficio.
La Corte osserva, infine, che le proprie statuizioni hanno trovato cristallizzazione nell’art. 5-bis del d.lgs. n. 28 del 2010, introdotto dall’art. 7, comma 6, lettera e), del d.lgs. n. 149 del 2022, che pone l’onere in capo a chi ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo e prevede, in caso di mediazione non esperita, l’improcedibilità della domanda monitoria, la revoca del decreto e la pronuncia sulle spese.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di interesse: la Corte territoriale, dopo aver dichiarato inammissibili i motivi di gravame, si era soffermata sul merito, e la contestazione della sola motivazione è inammissibile, trattandosi di argomentazioni svolte ad abundantiam, secondo il principio affermato da Sezioni Unite n. 244 del 2013. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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