Questioni assorbite in appello riproponibili nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. I n. 24631 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assorbimento improprio, quando il giudice d’appello respinge la domanda fondandosi su una questione esaustiva che rende superfluo l’esame delle altre, sul soccombente non grava l’onere di impugnare la questione assorbita: è sufficiente censurare la sola statuizione assorbente o la dichiarazione di assorbimento. Le questioni dichiarate assorbite, ove la sentenza sia cassata con rinvio, non sono coperte da giudicato implicito e possono essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio. La forza preclusiva della sentenza di cassazione riguarda soltanto le questioni che costituiscono presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia cassata: il giudice di rinvio non è dunque vincolato, su tali questioni, al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.

Il Fatto

Una società cessionaria di crediti da corrispettivo di appalto, vantati da un’impresa edile verso un ente locale, agisce per ottenere il pagamento della somma oggetto di cessione. L’ente pubblico aveva corrisposto il dovuto all’appaltatore, ormai insolvente, malgrado la comunicazione della cessione.

Dopo un primo giudizio, una pronuncia d’appello e una sentenza di cassazione con rinvio, la Corte d’appello, decidendo in sede di rinvio, dichiara inefficace la cessione per mancata adesione dell’amministrazione debitrice, ritenendo applicabile l’art. 9, legge n. 2248/1865, all. E. La cessionaria ricorre nuovamente in Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ.: il giudice di rinvio avrebbe riesaminato questioni già coperte dal giudicato formatosi sul principio di diritto della precedente pronuncia.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso muovendo da un dato processuale ricostruito dalla stessa ricorrente: nella prima decisione d’appello, poi cassata, il tema dell’applicabilità dell’art. 9, legge n. 2248/1865 era stato espressamente dichiarato assorbito, avendo la Corte territoriale ritenuto prevalente il diverso profilo della forma richiesta dall’art. 69, terzo comma, r.d. n. 2440/1923. La dichiarazione di assorbimento, caducata la sentenza, ha reso applicabili i principi elaborati in tema di assorbimento improprio.

Secondo l’insegnamento richiamato, il soccombente non è tenuto a impugnare la questione assorbita: per evitare il giudicato interno è sufficiente censurare la decisione sulla questione assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestandone i presupposti applicativi e l’incidenza sulla decisione. La Corte esclude che un onere di impugnazione gravasse sul controricorrente, risultato vincitore in appello: un suo ricorso incidentale sarebbe stato inammissibile, poiché le questioni assorbite, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.

Il percorso argomentativo approda al principio per cui le censure dichiarate assorbite e non riproposte in sede di legittimità non formano giudicato implicito e non possono essere proposte in Cassazione neppure mediante ricorso condizionato, in assenza di una statuizione sfavorevole, anche implicita, sulle medesime.

Ne deriva che la forza preclusiva della sentenza di cassazione opera solo per le questioni che costituiscono presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia cassata. Nel caso concreto la questione dell’applicabilità dell’art. 9, legge n. 2248/1865 non fu oggetto della pronuncia di cassazione né suo presupposto: il giudice di rinvio ha quindi correttamente riesaminato il profilo, senza alcun vincolo derivante dal principio di diritto in precedenza enunciato.

Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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