Motivazione apparente della CTR e rinvio sul riparto dell’onere probatorio (Cass. civ. Sez. V n. 31301 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di motivazione apparente, e dunque la violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che, pur formalmente dotata di una parte motiva, non renda percepibile il fondamento della decisione per l’inidoneità delle argomentazioni a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Il vizio ricorre quando la motivazione muova da un presupposto di fatto smentito dagli atti di causa e tragga conclusioni apodittiche e indimostrate, senza alcun autonomo vaglio critico delle deduzioni di parte. Il rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado non sana la carenza, ove non emerga un convincimento autonomo dell’organo di appello. La motivazione apparente resta distinta dal vizio di motivazione in senso proprio e si converte in violazione di legge.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva rideterminato in misura inferiore le ritenute dovute dalla contribuente.

La controversia riguarda le differenze di ritenute sui canoni per l’utilizzazione di software corrisposti a una consociata estera. L’Ufficio contestava l’applicazione dell’aliquota convenzionale del 5%, ritenendo dovuta quella domestica del 30% ex art. 25, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, perché l’ammontare dei canoni pagati, per la natura infragruppo dei rapporti, eccedeva quello normale. La resistente ha eccepito l’illegittimità del ricorso per giudicato esterno relativo al precedente anno d’imposta.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’eccezione di giudicato esterno. Questa è anzitutto tardiva e dunque inammissibile, perché la decisione invocata era già irrevocabile per decorso del termine lungo al momento dell’udienza dinanzi alla CTR. Il principio è richiamato da Cass. Sez. V n. 25863 del 2022, secondo cui nel processo tributario il termine ultimo per ogni allegazione difensiva coincide con la data dell’udienza di discussione, non con quella di pubblicazione della sentenza.

Nel merito l’eccezione è comunque infondata, perché l’accertamento di fatto sul quantum è solo analogo e non identico: per il 2008 l’aliquota domestica era stata applicata al 4,6% dei costi, per il 2009 al 14,5%. I limiti alla vis espansiva del giudicato esterno sono delineati dalle Sezioni Unite n. 13916 del 2006, che ne escludono la rilevabilità d’ufficio se non di formazione successiva alla sentenza impugnata.

Il primo motivo è fondato. I giudici di appello sono incorsi nel vizio di motivazione apparente. La giurisprudenza di legittimità riconduce a tale figura le ipotesi in cui la veste grafica della motivazione non sottende un reale confronto con le deduzioni di parte, sì che la patologia si converte in violazione di legge: così le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, richiamate insieme a Sez. I n. 1986 del 2025, Sez. III n. 4166 del 2024 e Sez. I n. 13248 del 2020.

Nel caso concreto la motivazione si esaurisce in affermazioni che muovono da un presupposto fallace, smentito da tutti gli atti, e traggono una conclusione apodittica e indimostrata. Il fugace rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado non vale a sanare la carenza, non evincendosi alcun autonomo convincimento dell’organo d’appello. L’accoglimento del motivo comporta cassazione con rinvio. Il secondo motivo, sulla violazione del riparto dell’onere della prova, resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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