Autosufficienza del ricorso e imposta di registro su diritto d’uso del parcheggio (Cass. civ. Sez. V n. 3432 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la qualificazione data dal giudice di merito alla sentenza sottoposta a registrazione deve trascrivere il testo del provvedimento, o quanto meno le statuizioni in contestazione, non essendo sufficiente il mero richiamo a talune di esse. In difetto, il ricorso è inammissibile per violazione del principio di specificità e autosufficienza, restando la Corte impossibilitata a ricostruire il contenuto effettivo della pronuncia. Nella specie, l’allegazione della natura traslativa del diritto reale d’uso sull’area a parcheggio, prospettata dall’Ufficio attraverso una lettura congiunta di due sentenze, non consente il sindacato di legittimità. La questione dell’assoggettamento del trasferimento alla condizione del previo pagamento del prezzo integra, inoltre, un accertamento di fatto non scrutinabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto il pagamento dell’imposta di registro pretesa dall’Ufficio in relazione a una sentenza del Tribunale. Con una prima pronuncia, il giudice civile aveva dichiarato la nullità della clausola di riserva della proprietà sull’area destinata a parcheggio, integrando il contratto con l’attribuzione in favore degli acquirenti del diritto reale d’uso dell’area. Con una seconda sentenza, il medesimo giudice aveva quantificato il risarcimento del danno per il mancato esercizio di tale diritto e determinato il corrispettivo spettante all’alienante per il diritto d’uso sull’intera area, con condanna di ciascun attore al pagamento della quota di spettanza.

Non essendo intervenuta la registrazione di tale sentenza, l’Ufficio aveva notificato, in via solidale ai contribuenti, un avviso di liquidazione, applicando l’aliquota del 3% all’importo del risarcimento e l’aliquota del 9% al trasferimento del diritto reale d’uso. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso dei contribuenti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in parziale accoglimento dell’appello, aveva rideterminato la base imponibile e qualificato la sentenza come di accertamento, con applicazione dell’aliquota dell’1%. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con cui l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1 e 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/86, nonché dell’art. 20 d.P.R. 131/86. La tesi è che la sentenza registrata avesse determinato il compenso per la cessione del diritto d’uso in un ammontare complessivo, riferito a tutti gli acquirenti, con conseguente legittimità del recupero.

Il ricorso non supera tuttavia il vaglio di autosufficienza. L’Ufficio, contestando l’accertamento del giudice di appello, non pone la Corte nella condizione di vagliare l’effettivo e complessivo contenuto della sentenza sottoposta a registrazione. Il richiamo a talune statuizioni non è sufficiente: occorre la trascrizione del testo della sentenza o, quantomeno, della parte in contestazione, per consentire una sicura ricostruzione delle statuizioni e verificare se esse riguardassero l’intero corrispettivo in relazione al trasferimento di un diritto indiviso. Manca, del resto, la prova che la prima sentenza riguardasse tutti i condomini dello stabile.

La Corte richiama la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui, ove il costruttore venda separatamente le singole unità abitative rispetto alle aree accessorie, la violazione del vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio determina la nullità delle clausole contrattuali e la loro sostituzione con la disciplina legale. Il contratto che non preveda il contestuale trasferimento del posto auto viene integrato ope legis, ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., con il riconoscimento del diritto reale d’uso in favore del condomino e, al tempo stesso, del diritto dell’alienante a un’integrazione del prezzo.

Tale integrazione, precisa la Corte, riguarda la clausola che riserva al venditore la proprietà esclusiva dell’area, sostituita di diritto dalla norma imperativa. Il diritto dell’alienante al corrispettivo del diritto d’uso non sorge però da detta norma imperativa, costituendo effetto dell’autonomia privata e richiedendo un’apposita domanda. Nel caso in esame, la sentenza oggetto di registrazione ha riguardato, per i profili rilevanti, solo il pagamento dell’integrazione del prezzo da parte di singoli condomini, in conseguenza del già accertato trasferimento del diritto reale d’uso.

Anche sotto questo profilo il ricorso è carente, per la mancata trascrizione del testo delle sentenze o delle parti in contestazione. L’effetto traslativo del diritto d’uso dell’area a parcheggio, sulla scorta dei principi richiamati, non è subordinato al pagamento del prezzo. L’Ufficio, nell’affermare il contrario, pone una mera questione di fatto non scrutinabile in sede di legittimità. La Corte ricorda che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, implicando un problema interpretativo, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce alla valutazione del giudice di merito, sindacabile nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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