Medici specializzandi, equipollenza del corso va provata in concreto (Cass. civ. Sez. III n. 32168 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità dello Stato per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie sulla remunerazione dei medici specializzandi, l’inclusione del corso di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee — o la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri — costituisce elemento costitutivo della fattispecie. Esso deve essere allegato e provato dal medico e verificato dal giudice anche d’ufficio. Il mero inserimento della specializzazione in un decreto ministeriale successivo al d.lgs. n. 257/1991 non è decisivo, se manca l’accertamento concreto dell’equipollenza. Il diritto all’indennizzo non spetta a chi ha frequentato corsi non comuni ad almeno due Stati membri e li ha conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità, poiché il mancato ampliamento delle specializzazioni equipollenti era facoltà e non obbligo degli Stati membri.

Il Fatto

Un medico convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alcune amministrazioni, chiedendo il risarcimento del danno derivante dal ritardato recepimento delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, che imponevano un’adeguata remunerazione ai medici specializzandi. Il ricorrente aveva frequentato una scuola di specializzazione triennale in una disciplina non inclusa negli elenchi comunitari, senza percepire alcun compenso.

Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo la specializzazione non compresa negli elenchi delle direttive. La Corte d’appello accolse invece il gravame, ravvisando l’equipollenza tra il corso seguito e una specializzazione elencata, sulla base di un d.m. 30 gennaio 1998 qualificato come atto ricognitivo. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto le eccezioni di inammissibilità: la ratio decidendi è una sola, individuata nell’accertamento dell’equipollenza, rispetto alla quale il principio generale evocato costituisce premessa logica. La censura investe il ragionamento giuridico della sentenza e non il contenuto di atti, con conseguente infondatezza del rilievo ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ.

Nel merito il motivo è fondato. L’inclusione del corso tra quelli elencati nelle direttive che impongono la remunerazione — ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri — è fatto costitutivo del diritto all’indennizzo. Si tratta di elemento della fattispecie che l’attore deve allegare e provare, e che il giudice deve sempre verificare, indipendentemente da un’eccezione del convenuto.

L’onere di allegazione non si assolve dichiarando di avere conseguito questa o quella specializzazione, ma esponendo le ragioni concrete della coincidenza sostanziale con una delle specializzazioni elencate: coincidenza delle materie, equivalenza degli orari, identità delle esercitazioni pratiche. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 26603 del 2024.

Nel caso concreto la specializzazione non è inclusa negli elenchi comunitari e l’accertamento di equipollenza operato in sentenza, in mancanza di alcuna verifica fattuale, non è congruente: la motivazione presenta un vizio di sussunzione. Nessun rilievo assume il d.m. 30 gennaio 1998, successivo di anni all’immatricolazione, poiché il mero inserimento di corsi in decreti ministeriali posteriori al d.lgs. n. 257/1991, non applicabili retroattivamente, non è decisivo ai fini dell’inadempimento.

Il diritto al risarcimento non può quindi spettare a chi ha frequentato corsi non comuni ad almeno due Stati membri e li ha conclusi prima dei decreti di conformità: il mancato ampliamento delle specializzazioni equipollenti era facoltà e non obbligo degli Stati membri. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con il rigetto della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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