Sanzioni tributarie legittime per la ricevitoria dopo la legge di interpretazione autentica (Cass. civ. Sez. V n. 22906 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, dopo l’entrata in vigore della legge n. 220/2010 di interpretazione autentica non è più configurabile alcuna obiettiva condizione di incertezza sulla disciplina, poiché il legislatore ha definitivamente chiarito l’assoggettamento al tributo anche della ricevitoria operante per conto di bookmaker privo di concessione, ferma la possibilità di traslare il carico impositivo mediante la negoziazione delle commissioni. Ne consegue che la sentenza di appello che annulli le sole sanzioni per un’annualità successiva al 2010 viola gli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, della legge n. 472/1997, non ricorrendo i presupposti dell’esimente invocata. Il legittimo affidamento non è tutelabile quando la pretesa impositiva riguardi annualità posteriori all’intervento normativo chiarificatore.

Il Fatto

Nel 2008 la Guardia di Finanza accedeva presso un esercizio commerciale e constatava che venivano accettate scommesse sportive per conto di una società estera, in assenza della prescritta concessione. In seguito la contribuente esibiva il contratto di affiliazione commerciale con la società bookmaker.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in mancanza di elementi documentali sulle giocate, determinava induttivamente la base imponibile e notificava l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2011, con imposta, sanzioni e interessi. La contribuente impugnava l’atto; la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia accoglieva parzialmente l’appello, annullando le sanzioni e confermando la debenza dell’imposta. L’Agenzia ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla questione giuridica dell’applicabilità dell’esimente delle obiettive condizioni di incertezza, di cui agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, della legge n. 472/1997, alle sanzioni irrogate per un’annualità successiva all’entrata in vigore della novella del 2010.

Il quadro normativo è già stato scrutinato dalla Corte costituzionale n. 27 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010 nella sola parte in cui assoggettavano all’imposta le ricevitorie per le annualità precedenti al 2011, essendo per esse preclusa la traslazione dell’imposta. Per i rapporti successivi, invece, la novella costituisce parametro normativo idoneo a orientare la regolazione negoziale delle commissioni.

Nel rapporto tra bookmaker e ricevitore la solidarietà è paritetica, perché entrambi partecipano all’attività di esercizio delle scommesse, come affermato dalla giurisprudenza civile di legittimità richiamata nel provvedimento.

La Corte ribadisce che è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmaker estero privo di concessione, poiché svolge attività gestoria che integra il presupposto impositivo. Il principio è confermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha escluso discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri, trattandosi di materia non armonizzata.

Quanto alle sanzioni, la Corte esclude ogni legittimo affidamento per le annualità successive al 2010: la norma interpretativa, dotata di formulazione inequivoca, ha chiarito l’assoggettamento all’imposta sia del bookmaker sia della ricevitoria. La sentenza impugnata è pertanto cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo della contribuente è rigettato anche in punto di sanzioni, con compensazione delle spese di tutti i gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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