Litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione nelle opposizioni recuperatorie (Cass. civ. Sez. III n. 33918 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle opposizioni c.d. recuperatorie alla cartella di pagamento, con le quali la parte deduce che la cartella costituisce il primo atto con cui è venuta a conoscenza della pretesa creditoria e intende contestare la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione. La regola vale per le opposizioni dirette a recuperare la tutela sulla pretesa sostanziale, mentre nelle opposizioni esecutive c.d. non recuperatorie la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’agente della riscossione. La mancata integrazione del contraddittorio nel grado di appello, quando tutte le parti erano presenti nel processo di primo grado, integra litisconsorzio processuale e determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.
Il Fatto
La ricorrente si era opposta alla cartella di pagamento notificatale per presunti consumi di acqua potabile riferiti a un determinato anno, convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale sia il consorzio di bonifica sia l’agente della riscossione, che restava contumace. Il primo giudice accoglieva l’opposizione, ritenendo prescritto il credito, annullava l’intimazione di pagamento e condannava il consorzio alle spese.
Il consorzio proponeva appello nei confronti della sola opponente, senza evocare in giudizio l’agente della riscossione. La ricorrente eccepiva la nullità dell’impugnazione per la mancata citazione di quest’ultimo. La Corte d’appello rigettava l’eccezione, qualificava la domanda proposta in primo grado verso l’agente come mera denuntiatio litis e, nel merito, riformava la sentenza di primo grado. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., rilevando che l’atto introduttivo, pur sovrabbondante, consente di comprendere il fatto processuale e la censura del primo motivo.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La Corte d’appello ha erroneamente escluso la configurabilità del litisconsorzio necessario con l’agente della riscossione. L’agente che ha notificato la cartella ed è incaricato dell’esazione coattiva del credito è litisconsorte necessario nella causa di opposizione recuperatoria contro l’ente impositore. La società era inoltre stata parte, sia pure contumace, del processo di primo grado e andava quindi considerata litisconsorte processuale.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza: solo nelle opposizioni esecutive non recuperatorie la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’agente della riscossione (Cass. Sez. 3 n. 3870 del 2024; Cass. Sez. 3 n. 25272 del 2024; Cass. Sez. 3 n. 564 del 2025); nelle opposizioni recuperatorie, invece, avendo l’opposizione lo scopo di recuperare la tutela relativa alla stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, sussiste legittimazione concorrente necessaria dell’agente della riscossione e dell’ente creditore. L’integrazione del contraddittorio in appello era poi imposta dal fatto che tutte le parti erano state presenti in primo grado, per la configurabilità del litisconsorzio processuale (Cass. Sez. 5 n. 26433 del 2017).
Ne deriva che la mancata integrazione del contraddittorio nel grado di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. Il motivo è accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Restano assorbiti gli altri motivi.
Nota della Redazione
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