Difese in fatto non precluse e oggetto indeterminato nel preliminare (Cass. civ. Sez. II n. 13470 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le contestazioni con cui il convenuto nega i fatti costitutivi del diritto azionato dall’attore costituiscono mere difese in fatto e non eccezioni di merito, sicché non soggiacciono al regime delle preclusioni processuali. Esse non estendono il thema probandum, già comprendente i fatti principali allegati dall’attore ai sensi dell’art. 2697, comma 1, cod. civ. Ai fini della pronuncia ex art. 2932 cod. civ., l’esatta individuazione dell’immobile, con l’indicazione dei confini e dei dati catastali, deve risultare dal contratto preliminare, non potendo la sentenza attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene. La questione di nullità per indeterminabilità dell’oggetto, proposta per la prima volta in cassazione, è inammissibile quando mira a un effetto nuovo rispetto al tema del decidere del giudizio di merito.

Il Fatto

Un socio di una società cooperativa edificatrice convenne in giudizio la cooperativa chiedendo, ex art. 2932 cod. civ., il trasferimento della proprietà di un appartamento e di un’autorimessa oggetto di un atto di pre-assegnazione adottato dagli organi sociali. Il Tribunale respinse la domanda, rilevando che il commissario liquidatore aveva optato per lo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 72 legge fallimentare e che ciò non era pregiudicato dalla precedente trascrizione della domanda di adempimento.

La Corte d’appello confermò la decisione con diversa motivazione, ritenendo carenti i presupposti per il trasferimento coattivo: l’atto indicato come fonte dell’obbligo non individuava il bene né conteneva gli altri elementi necessari. Il socio ricorse per cassazione con tre motivi; la cooperativa resistette con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 167, comma 2, e 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 115 cod. proc. civ., sostenendo che l’individuazione del bene non era stata contestata dalla cooperativa e che la prima contestazione era avvenuta tardivamente. La Corte ha respinto la censura, qualificando le contestazioni della convenuta come mere difese volte a paralizzare la domanda, non come eccezioni in senso proprio.

Il giudice di legittimità ha ricostruito la distinzione: le mere difese in fatto consistono nella negazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, eventualmente accompagnata da un’alternativa ricostruzione della vicenda; le eccezioni di merito si sostanziano nell’allegazione di un fatto nuovo, idoneo a impedire, modificare o estinguere l’altrui pretesa. Solo le seconde estendono il thema probandum e ricadono, quanto all’onere probatorio, su chi le allega ex art. 2697, comma 2, cod. civ.

Nel merito, la Corte ha confermato che il giudice di appello aveva ravvisato una mera puntuazione di clausole, ossia un’intesa parziale inidonea a far sorgere un vincolo contrattuale. L’unità immobiliare era descritta con la sola superficie e la collocazione al piano terra, senza confini né dati catastali. Nel caso della pronuncia ex art. 2932 cod. civ., l’esatta individuazione dell’immobile deve risultare dal preliminare, non potendo la sentenza attingere da altra documentazione; l’accertamento dei requisiti è riservato al giudice di merito, sindacabile solo per logicità e congruità della motivazione.

Il secondo motivo — nullità del contratto per indeterminabilità dell’oggetto e conseguente restituzione delle somme versate — è stato dichiarato infondato, non essendo configurabile un contratto preliminare, e altresì inammissibile, perché mirava a un effetto mai richiesto al giudice di merito. La Corte ha ribadito che i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, salvo le questioni rilevabili d’ufficio. Il terzo motivo, relativo all’omesso esame della richiesta di CTU, è rimasto assorbito. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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