Ricorso straordinario inammissibile avverso decreto di cessazione dell’eredità giacente (Cass. civ. Sez. II n. 5908 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. solo quando presentino i caratteri della decisorietà e della definitività, non essendo soggetti ad altro rimedio e risultando diretti alla risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status, con attitudine al giudicato. Il decreto camerale di volontaria giurisdizione che, in sede di reclamo, revoca il curatore dell’eredità giacente, dichiara cessate le sue funzioni e dispone la cancellazione delle relative trascrizioni è privo di tali requisiti, poiché chiude un procedimento non contenzioso ed è soggetto a modifica o revoca da parte dello stesso giudice che lo ha emesso. È invece ricorribile per cassazione il solo capo relativo alla condanna alle spese, che involge posizioni di debito e credito autonome e dotate di attitudine al giudicato.
Il Fatto
Una società conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano una persona fisica avanzando domanda ex art. 2932 cod. civ. per l’adempimento coattivo di un contratto preliminare di vendita immobiliare. Nelle more la convenuta decedeva, istituendo eredi universali tre enti religiosi e disponendo alcuni legati. Gli enti intervenivano in prosecuzione sostenendo di avere validamente accettato l’eredità, mentre la società contestava la loro qualità di eredi per non avere essi svolto nei termini l’inventario. Il Tribunale di Milano, ritenuta fondata l’eccezione, ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’erede legittimo, individuato nello Stato, che eccepiva di non avere ancora acquisito tale qualità, rendendosi necessaria la nomina di un curatore dell’eredità giacente.
Con sentenza passata in giudicato il Tribunale di Milano dichiarava improcedibili le domande della società. Questa, con un’altra società, chiedeva allora al Tribunale di Piacenza la nomina del curatore dell’eredità giacente, ottenendola. Due enti proponevano reclamo ex art. 739 c.p.c.; il Tribunale di Piacenza, disattesa l’eccezione di tardività, accoglieva il reclamo, revocava la nomina del curatore, dichiarava cessate le sue funzioni e disponeva la cancellazione delle trascrizioni, compensando le spese. Avverso tale decreto la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della ricorribilità del provvedimento impugnato, raccogliendo l’eccezione sollevata da uno dei controricorrenti. Il decreto del Tribunale di Piacenza si è limitato a statuire sul reclamo avverso il provvedimento che aveva dichiarato aperta la procedura di eredità giacente e nominato il curatore, decidendo sulla chiusura della procedura, sulla revoca della nomina e sulla cancellazione delle trascrizioni.
Il parametro applicato è quello dell’art. 111 Cost., secondo cui i provvedimenti in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con ricorso straordinario solo se presentano i caratteri della definitività e della decisorietà. La Corte richiama sul punto l’ordinanza n. 29841 del 2023 e, in motivazione, le Sezioni Unite n. 1914 del 2016, oltre a precedenti in materia di revoca dell’amministratore condominiale, di amministratore di sostegno e di tutore.
Alla luce di tali principi il ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato presenta l’efficacia meno intensa propria dei provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione, i quali, pur potendo riguardare posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento non contenzioso e restano soggetti a modifica o revoca da parte dello stesso giudice che li ha emessi, per motivi sopravvenuti o per circostanze preesistenti.
La Corte distingue l’ipotesi dei provvedimenti che determinano i compensi del curatore, ritenuti ricorribili in quanto incidenti su posizioni di diritto soggettivo con carattere di definitività, dalle statuizioni strettamente correlate alla volontaria giurisdizione in materia successoria, come quella in esame. Richiama altresì la pronuncia n. 3942 del 1994, che ha ritenuto inammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che conferma il decreto di cessazione dell’eredità giacente e di consegna del compendio ereditario agli eredi legittimi.
Unico profilo potenzialmente ricorribile sarebbe quello relativo alle spese processuali, giacché la condanna alle spese nel procedimento di reclamo ex art. 739 c.p.c. implica una soccombenza sottoposta alle regole dell’art. 91 c.p.c. e seguenti. I motivi però non riguardano la statuizione di compensazione delle spese, risultando perciò inammissibili in ragione dell’accoglimento dell’eccezione preliminare. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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