Procura alle liti nulla: la sanatoria non opera per inesistenza (Cass. civ. Sez. III n. 10815 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti, contestata con querela di falso, della quale la parte non abbia inteso avvalersi, è giuridicamente inutilizzabile e il mandato si considera mai rilasciato. L’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riforma c.d. Cartabia, non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura, poiché il suo ambito è limitato al vizio che ne determina la nullità. La successiva procura rilasciata nel corso del giudizio non produce quindi effetto sanante ex tunc. Il giudice di merito che attribuisca efficacia alla procura contestata senza accertare la volontà della parte di avvalersene viola il disposto dell’art. 222 cod. proc. civ..
Il Fatto
Su istanza della società ricorrente, il Tribunale di Viterbo emetteva decreto ingiuntivo per un importo asseritamente dovuto per miglioramenti fondiari in relazione a un contratto di affitto agrario. Proponevano distinte opposizioni, poi riunite, le intimate, aventi causa dal dante causa della società.
La società opposta deduceva, con querela di falso, la falsità della sottoscrizione apposta da una delle opponenti alla procura ad litem. Il Tribunale assegnava termine per il deposito della procura; la parte ne depositava una nuova, con effetti sananti ex tunc. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e riteneva sanato il difetto originario. La Corte d’appello di Roma respingeva l’appello. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e li ritiene fondati. I giudici di merito avevano considerato la procura originaria sostanzialmente irrilevante, poiché la parte non aveva fatto espressa dichiarazione di volersene avvalere e, entro il termine fissato, l’aveva sostituita con altra procura in rinnovazione.
Nel percorso della Corte territoriale si riscontrano plurimi errori. La mancata risposta della parte all’interpello del giudice ex art. 222 cod. proc. civ. ha valore di risposta negativa in ordine alla volontà di avvalersi del documento, poiché viene omessa l’integrazione che il legislatore ritiene necessaria nell’incidente. Ne deriva che l’assenza di dichiarazione priva di efficacia e rende inutilizzabile il documento.
La Corte d’appello, affermando che «non è stata accertata alcuna falsità», muoveva da un presupposto giuridico erroneo, e cioè che il documento di cui l’interessato abbia dichiarato di non volersi avvalere mantenga un crisma di autenticità. Al contrario, come statuito da Cass. Sez. 1 n. 25066 del 2021, qualora sia proposta querela di falso incidentale avverso la sottoscrizione apposta in calce alla procura, la mancanza di un’inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del mandato implica che il documento non sia utilizzabile.
La Corte esclude altresì la correttezza della seconda ratio, secondo cui l’art. 182 cod. proc. civ. consentirebbe di sanare qualsivoglia vizio, anche la totale mancanza ab origine. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 37434 del 2022, si afferma che la norma non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura; è conforme Cass. Sez. 3 n. 28251 del 2023, che sottolinea la differenza rispetto al testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove la sanatoria è estesa all’inesistenza.
In conclusione, l’originario mandato va considerato come mai rilasciato e la successiva procura non sana ex tunc la predetta mancanza. La Corte accoglie i primi due motivi, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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