Spese di rinvio e soccombenza globale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 20722 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, e non ai singoli gradi o fasi del giudizio. Ne consegue che è legittima la compensazione, totale o parziale, delle spese, potendo la parte vittoriosa in cassazione essere condannata, in quanto complessivamente soccombente, al rimborso in favore della controparte. Tale principio opera anche quando il giudizio sia definito in sede di rinvio a seguito di cassazione pronunciata su ricorso della parte che rimane infine soccombente. Il requisito della specialità della procura ex artt. 365 e 83, comma 3, cod. proc. civ. è integrato dalla congiunzione materiale o informatica tra procura e atto, indipendentemente da un espresso riferimento al provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il Comune propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, emessa in sede di rinvio da Cass. n. 22703/2020. In quella sede il giudice aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, in ottemperanza di una precedente pronuncia della Commissione tributaria provinciale, compensando le spese di lite.

Il contribuente resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per vizi della procura speciale e sollevando questione di legittimità costituzionale sulla notifica a mezzo PEC. Il Comune deposita memoria difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Disattende l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018 e n. 8093 del 2020: il collegio può escludere la pubblica udienza per il carattere consolidato dei principi da applicare, non vertendosi in ipotesi di decisioni a rilevanza nomofilattica.

Quanto alla procura, la Corte ribadisce che il requisito della specialità di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, cod. proc. civ. non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto. È sufficiente che la procura sia congiunta, materialmente o con strumenti informatici, al ricorso, che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e non successivo alla notificazione del ricorso, richiamando Cass. SU n. 2075 del 2024.

Il requisito è poi integrato, indipendentemente dal contenuto, dalla c.d. «collocazione topografica» tra procura e atto, anche in mancanza di espresso riferimento al provvedimento, purché non risulti evidente la non riferibilità all’attività professionale tipica del giudizio di legittimità (Cass. n. 8334 del 2024; Cass. SU n. 2077 del 2024). La procura del Comune, rilasciata su supporto cartaceo con sottoscrizione autenticata e depositata telematicamente con il ricorso, è dunque valida.

Infondata è anche la questione di legittimità costituzionale sull’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994: la Consulta ha ritenuto che la notifica a mezzo PEC consente una conoscibilità effettiva dell’atto, equipollente a quella dei meccanismi ordinari (Corte Cost. n. 146 del 2016).

Nel merito, le doglianze sull’erronea compensazione delle spese vengono respinte. Costituisce principio consolidato che il giudice del rinvio, chiamato a provvedere anche sulle spese di legittimità, deve applicare la soccombenza all’esito globale del processo, non ai singoli gradi (Cass. n. 20289 del 2015). Il Comune, frazionando l’esito per fasi, trascura che non rileva che in qualche grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito favorevole, valendo il principio anche quando il giudizio si definisce in sede di rinvio (Cass. n. 6369 del 2013; Cass. n. 406 del 2008; Cass. n. 15787 del 2000). Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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