Notifica dell’avviso alla società estinta nel quinquennio: è la società il destinatario (Cass. civ. Sez. V n. 5246 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 differisce di cinque anni gli effetti dell’estinzione dell’ente ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi. Entro il quinquennio il destinatario degli atti impositivi non è il socio, bensì la società, che per fictio non si estingue e conserva la propria legittimazione processuale attiva e passiva. Ne consegue che la notificazione dell’avviso eseguita al legale rappresentante è rituale, purché ne siano indicati nell’atto la qualità, la residenza, il domicilio o la dimora abituale, ed è irrilevante l’omessa menzione dell’avvenuta estinzione della società.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata viene cancellata dal registro delle imprese nel 2018. L’anno successivo l’Amministrazione finanziaria notifica un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno di imposta 2014, atto impositivo recapitato al domicilio del legale rappresentante della società cancellata.
Il giudice di prime cure ritiene la notificazione rituale e rigetta il ricorso. La Commissione tributaria regionale accoglie l’appello: la cancellazione determina sì l’estinzione dell’ente, ma non quella dei debiti insoddisfatti, verificandosi un fenomeno successorio in forza del quale l’atto avrebbe dovuto essere notificato ai soci, nei limiti di quanto da ciascuno conseguito in base al bilancio di liquidazione. L’Agenzia propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., rilevando che le censure sono chiaramente esposte e che i richiami alle porzioni degli atti censurati risultano utili ai fini della loro specificità.
Nel merito, il primo motivo è fondato. È incontestato che la società fosse cancellata prima della notifica dell’avviso. La Corte richiama la propria costante giurisprudenza (Sezioni Unite n. 6070/2013, n. 26196/2016, n. 24853/2018) secondo cui l’estinzione dell’ente determina un fenomeno di tipo successorio, con trasferimento ai soci dei rapporti obbligatori e della legittimazione processuale, mentre alla società estinta è precluso di agire o essere convenuta in giudizio.
Tale principio generale incontra però il limite dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, che la Corte qualifica come disposizione di natura sostanziale — superata la verifica di legittimità costituzionale con Corte cost. n. 142 del 2020 — operante solo nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori indicati. Il differimento implica che il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli solo è legittimato a ricevere le notificazioni e ad opporsi, mentre sono privi di legittimazione i soci (Cass. n. 18310/2023; Cass. n. 36892/2022).
Il destinatario indefettibile dell’atto impositivo, ove la notifica si collochi entro il quinquennio, resta dunque la società, che per fictio sopravvive alla cancellazione quanto al rapporto tributario (Cass. n. 21905/2024; Cass. Sez. V n. 25137/2020). L’Amministrazione è pertanto obbligata a notificare presso il domicilio fiscale dell’ente, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, oppure, in via alternativa, alla persona fisica che la rappresenta ex art. 145, comma 1, cod. proc. civ., con indicazione della qualità e della residenza.
La notificazione eseguita al legale rappresentante è quindi rituale, risultando irrilevante l’omessa indicazione dell’estinzione nell’avviso. Il secondo motivo — omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello — è infondato, poiché la questione non esaminata è incompatibile con la statuizione di accoglimento, deponendo per l’implicito rigetto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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