Tremonti ambiente esclusa per investimenti contro danni causati da terzi (Cass. civ. Sez. V n. 17807 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, legge n. 388/2000 (c.d. Tremonti ambiente) spetta alle imprese per l’acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente dall’esercizio dell’attività da esse svolta. L’agevolazione si fonda sull’implicito presupposto dell’inerenza del danno all’attività dell’impresa investitrice e non opera, pertanto, per gli investimenti diretti a fronteggiare danni causati da soggetti terzi. Una diversa interpretazione, oltre a contrastare con l’intenzione del legislatore, trasformerebbe il beneficio in un aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. 107 e 109 TFUE. Il momento dirimente ai fini della decadenza è la data di realizzazione dell’impianto, non quella della richiesta di rimborso.

Il Fatto

La società contribuente presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, dell’IRES per complessivi euro 977.719,00 relativi agli anni di imposta 2011, 2012 e 2013. A sostegno dell’istanza deduceva di aver realizzato nel 2010 investimenti ambientali rientranti nelle agevolazioni di cui all’art. 6, commi 13-19, legge n. 388/2000, non indicati in dichiarazione per la ritenuta impossibilità di cumulare il beneficio con il Conto energia. Nel dicembre 2016 la società rettificava le dichiarazioni, inserendo la variazione in diminuzione relativa all’agevolazione per il 2011.

Formatosi il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, la CTP di Bolzano accoglieva le ragioni del contribuente, escludendo la decadenza di cui al d.l. n. 83/2012. Il collegio d’appello riformava in parte la decisione, riconoscendo il diritto al rimborso ma con una riduzione del dieci per cento. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente lamentava la decadenza dall’agevolazione, per essere stata la relativa disciplina abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012, quando il procedimento amministrativo non era ancora stato avviato. La Corte rigetta la censura richiamando la Risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, con cui la stessa Agenzia aveva chiarito che possono beneficiare dell’agevolazione gli investimenti realizzati entro il 25 giugno 2012. Il momento dirimente è dunque la data di realizzazione dell’impianto, non quella della richiesta di rimborso.

La Corte osserva inoltre che l’incertezza normativa ingenerata nel contribuente rileva ai fini dell’emendabilità della dichiarazione, quando si sia resa necessaria una norma di interpretazione per sciogliere i dubbi. In tal senso richiama il precedente Cass. Sez. VI-5 n. 40862/2021, secondo cui l’errore di fatto o di diritto è emendabile mediante dichiarazione integrativa qualora sia imputabile all’obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa. La statuizione si colloca nella scia di Cass. Sez. Un. n. 25479/2021 sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di cumulo tra deduzione fiscale e incentivi.

Con il secondo motivo l’Agenzia contestava l’assenza dei presupposti dell’agevolazione, in particolare la produzione di energia non impiegata nel ciclo produttivo dell’impresa ma venduta sul mercato. Il motivo è fondato. La Corte dà continuità a Cass. n. 35919/2023, che ha ricomposto l’orientamento sezionale. Dal tenore dell’art. 6, commi 13 e 15, legge n. 388/2000 si evince che il legislatore, riferendosi ai danni causati all’ambiente, ha inteso richiamare quelli inerenti all’attività dell’impresa investitrice.

L’opposta tesi comporterebbe che il beneficio si risolverebbe in un’agevolazione all’attività stessa delle imprese che hanno per oggetto la prevenzione, la riduzione e la riparazione di danni causati da terzi, trasformando l’agevolazione in un aiuto di Stato in contrasto con gli artt. 87 e 89 del Trattato CEE e, successivamente, con gli artt. 107 e 109 TFUE. Le norme agevolative, di carattere eccezionale e derogatorio, sono di stretta interpretazione. La materia tributaria rientra nel nucleo duro delle prerogative della potestà pubblica, come affermato dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Il terzo motivo, con cui si censurava la mancata valutazione dei requisiti richiesti dalla normativa europea, è inammissibile in quanto sostanzialmente riproduttivo della questione già esaminata. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, cui demanda la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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