Riapertura termini per messa alla prova su reati ampliati dalla riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. IV n. 11608 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riapertura dei termini per richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova in pendenza del giudizio di appello, prevista dalla disciplina transitoria dell’art. 90 d.lgs. n. 150/2022, opera esclusivamente per i reati divenuti ammissibili all’istituto per effetto dell’ampliamento introdotto dall’art. 32 d.lgs. n. 150/2022. Per i reati che già consentivano l’accesso alla messa alla prova prima della riforma, l’imputato che non abbia formulato la richiesta nei termini dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. è decaduto e non può proporla per la prima volta davanti alla Corte di appello. Ai fini dell’etilometro, l’onere dell’accusa di provare l’omologazione e le verifiche periodiche dell’apparecchio è bilanciato da un onere di allegazione dell’imputato, che non si esaurisce nella mera richiesta di conoscere tali dati.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada. L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: l’omessa valutazione della richiesta di messa alla prova presentata per la prima volta in appello, l’affermazione di responsabilità fondata sui risultati del test alcolemico in assenza di prova delle verifiche periodiche dell’apparecchio, il vizio di motivazione sull’art. 131-bis cod. pen. e il diniego della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ricostruisce il sistema dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. e rileva che il ricorrente avrebbe dovuto presentare la richiesta di messa alla prova davanti al Tribunale di primo grado, ricorrendone i presupposti.

Il riferimento alla riforma Cartabia è giudicato non conferente. L’estensione del catalogo dei reati operata dall’art. 32 d.lgs. n. 150/2022 non incide sulla posizione di chi, come il ricorrente, era già ammesso all’istituto in epoca antecedente. La disciplina transitoria dell’art. 90 d.lgs. n. 150/2022, che consente di superare i termini consumati entro la prima udienza successiva all’entrata in vigore del decreto, vale solo dove l’ampliamento ha reso l’istituto applicabile.

Il principio è confermato dal richiamo a Sez. IV n. 657 del 07.12.2023, Beccati. I reati che già in precedenza consentivano l’accesso alla messa alla prova non sono regolati dalla disciplina transitoria, con la conseguente decadenza del ricorrente.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. L’art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. Esec. C.d.S. prescrive l’omologazione e le verifiche periodiche dell’etilometro. La giurisprudenza citata — Sez. IV n. 3201 del 12.12.2019, dep. 2020, Santini e Sez. IV n. 33978 del 17.03.2021, Garbin — chiarisce che all’onere probatorio dell’accusa fa riscontro un onere di allegazione dell’imputato, che deve contestare concretamente il buon funzionamento dell’apparecchio e non limitarsi a chiedere i dati su omologazione e revisioni.

Nel caso concreto, la difesa aveva contestato solo l’incompatibilità logica tra le due misurazioni (1,28 g/l e 1,24 g/l): differenza lievissima, non sintomatica di cattivo funzionamento. La censura è quindi generica. Manifestamente infondati sono infine il terzo e il quarto motivo: la Corte territoriale aveva motivato la non speciale tenuità con l’ora notturna, l’elevato tasso alcolemico e la sintomatologia dello stato di ebbrezza, indici di un fatto significativamente pericoloso e ostativi alla sostituzione della pena. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con richiamo a Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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