Anomalo concorso richiede evento diverso non voluto neppure con dolo indiretto (Cass. pen. Sez. 1 n. 19306 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale); ne consegue che il concorrente non esecutore materiale risponde del delitto tentato anche se l’evento sia stato da lui voluto con dolo eventuale. Il ricorso per cassazione avverso un’ordinanza del Tribunale del riesame che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. La prognosi di pericolosità di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una valutazione complessiva dei comportamenti e delle modalità dei fatti, senza che sia necessaria l’individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti dell’indagato per il reato di tentato omicidio commesso in concorso con il cugino ai danni di una persona, all’esterno di un esercizio commerciale. Il fatto traeva origine da una lite per la precedenza nella fila delle autovetture, culminata in un’aggressione; la vittima era stata colpita con numerosi fendenti dal cugino dell’indagato, riportando la perforazione del polmone. Il Tribunale riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione di condotte analoghe, motivando la necessità della misura massima.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato, deducendo la carenza dei presupposti per la custodia in carcere, il vizio di motivazione sulla necessità della misura massima, l’insussistenza del concorso anomalo e la mancata motivazione rafforzata in ragione dell’incensuratezza e della giovane età.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare, ha esaminato il motivo relativo all’attribuibilità della condotta a titolo di concorso anomalo, ritenendolo reiterativo e manifestamente infondato. Il Tribunale aveva correttamente valorizzato la circostanza che l’indagato aveva proseguito a colpire la vittima anche dopo aver realizzato che il concorrente era armato di coltello e lo aveva già usato, arrestandosi solo dopo il colpo più grave: elemento indicativo dell’adesione alla dinamica violenta integrante il tentato omicidio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la configurabilità del concorso anomalo postula che l’evento diverso non sia stato voluto neppure con dolo indiretto, mentre il concorrente non esecutore materiale risponde del delitto tentato anche se l’evento sia stato voluto con dolo eventuale.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha osservato che le censure del ricorrente si risolvevano in una non consentita sollecitazione a una rilettura del fatto e a una diversa valutazione del quadro indiziario. Il sindacato di legittimità, in materia, è limitato alla violazione di specifiche norme di legge o alla manifesta illogicità della motivazione. La motivazione del Tribunale sull’attualità del pericolo era stata ancorata a elementi fattuali adeguatamente esposti: l’intenso allarme sociale della condotta, la futilità e gratuità del motivo, la pervicacia dell’azione e il concomitante addebito di lesioni ai danni di altra persona intervenuta in difesa della vittima. Tali elementi sono stati ritenuti soccombenti rispetto a quelli, enfatizzati dalla difesa, della giovane età e dell’incensuratezza.
In punto di adeguatezza della misura massima, la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale rispettosa del principio che impone l’esplicita valutazione delle specifiche ragioni di inidoneità di ogni affidamento fiduciario e della esclusiva idoneità della custodia intramuraria. Le obiezioni mosse dal ricorrente sono state giudicate del tutto aspecifiche rispetto alla completezza delle argomentazioni del provvedimento impugnato.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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