Sequestro probatorio: dopo le indagini la restituzione spetta al giudice che procede (Cass. pen. Sez. 6 n. 16599 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Durante la fase delle indagini preliminari, avverso il provvedimento del pubblico ministero che decide sulla richiesta di restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio è ammessa esclusivamente l’opposizione al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., la cui decisione è impugnabile per cassazione a norma del combinato disposto degli artt. 263, comma 5, e 127, comma 7, cod. proc. pen.. Superata la fase delle indagini preliminari, ogni decisione in tema di modifica o revoca del sequestro probatorio è rimessa al giudice che procede, non potendo trovare applicazione analogica o estensiva l’art. 322-bis cod. proc. pen.; le ordinanze in materia emesse dal giudice del dibattimento sono impugnabili soltanto unitamente alla sentenza, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Lamezia Terme disponeva il dissequestro di un trattore sottoposto a sequestro probatorio, ordinandone la restituzione a una delle parti. L’indagato, tramite il difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto del pubblico ministero, deducendo la violazione dell’art. 263, comma 3, cod. proc. pen.: secondo il ricorrente, l’esistenza di una controversia sulla proprietà del bene tra le parti interessate avrebbe imposto la permanenza del sequestro e la rimessione della decisione al giudice civile.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, richiamando il sistema dei rimedi esperibili avverso il diniego di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio. Nel corso delle indagini preliminari l’indagato ha due distinte opzioni: impugnare il sequestro davanti al Tribunale del Riesame e, in caso di reiezione, ricorrere per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen., oppure chiedere la restituzione al pubblico ministero e, in caso di reiezione, proporre opposizione davanti al giudice per le indagini preliminari. Il provvedimento del pubblico ministero non è direttamente impugnabile per cassazione, poiché l’art. 263 cod. proc. pen. gli riserva il potere decisorio pieno sulla richiesta di restituzione.

La Suprema Corte evidenzia la distinzione rispetto al sequestro preventivo, per il quale l’art. 321, comma 3, cod. proc. pen. attribuisce al pubblico ministero solo il compito di delibare la richiesta di revoca, provvedendo direttamente in caso di fondatezza o trasmettendo gli atti al giudice in caso contrario; il controllo giurisdizionale è assicurato dall’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., impugnabile per la sola violazione di legge.

Con il richiamo alle Sezioni Unite n. 32938 del 2023, la Corte chiarisce che il meccanismo di controllo previsto dall’art. 263 cod. proc. pen. opera esclusivamente nella fase delle indagini preliminari. È esclusa l’applicazione analogica o estensiva dell’art. 322-bis cod. proc. pen. alle ordinanze in materia di sequestro probatorio: superata tale fase, le richieste di modifica o revoca vanno avanzate al giudice che procede. La scelta legislativa risponde all’esigenza di evitare contrasti circa l’utilità probatoria delle cose sequestrate, privilegiando la valutazione del giudice chiamato a pronunciarsi sul merito e assicurando l’impugnazione differita dell’ordinanza unitamente alla sentenza.

Nel caso di specie, il riferimento alla prima udienza dibattimentale indica che il procedimento non pende più nella fase delle indagini preliminari. Non è quindi possibile riqualificare il ricorso come opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen.: consentirlo farebbe rivivere la competenza del giudice delle indagini preliminari attraverso un controllo postumo sulla decisione del pubblico ministero, attribuendo la decisione sulla sorte del bene a un giudice che non dispone più degli atti e che deciderebbe su un quadro probatorio potenzialmente modificato da sopravvenienze a lui ignote. La competenza a decidere spetta al giudice del dibattimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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