Messa alla prova esclusa per il favoreggiamento reale (Corte cost. n. 157/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha respinto i dubbi sull’articolo 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la messa alla prova per il delitto di favoreggiamento reale, previsto dall’articolo 379 del codice penale. Una questione e’ stata dichiarata inammissibile, le altre non fondate: la regola resta quella attuale.
La norma. L’articolo 168-bis, primo comma, del codice penale ammette la messa alla prova solo per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, e inoltre per i delitti elencati nell’articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, quelli per i quali il pubblico ministero cita direttamente a giudizio. Secondo la giurisprudenza costituzionale l’istituto serve a recuperare la persona e ad alleggerire il carico giudiziario per reati non gravi.
Il caso. Davanti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto si procedeva contro una persona accusata di favoreggiamento personale e di favoreggiamento reale, per avere aiutato altri imputati a eludere le indagini per truffa, appropriazione indebita e simulazione di reato e ad assicurarsi il profitto di quei reati. L’imputato aveva chiesto la messa alla prova, allegando il programma dell’Ufficio esecuzione penale esterna. Il giudice riteneva soddisfatte le condizioni per concedere la misura, ma c’era un ostacolo: il favoreggiamento reale e’ punito con la reclusione fino a cinque anni, oltre alla pena pecuniaria, e non compare nell’elenco dell’articolo 550, comma 2.
Il dubbio sollevato. Il giudice ha investito la Corte costituzionale lamentando una disparita’ di trattamento. Da un lato il confronto con la falsa testimonianza e con l’induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’autorita’ giudiziaria: reati puniti piu’ severamente, da due a sei anni, ma ammessi alla messa alla prova perche’ inseriti in quell’elenco. Dall’altro il confronto con il favoreggiamento personale, punito fino a quattro anni e quindi ammesso alla misura, benche’ a suo avviso piu’ idoneo a compromettere l’amministrazione della giustizia. Era evocato anche l’articolo 27, terzo comma, della Costituzione: l’esclusione porterebbe a pene percepite come ingiuste.
Il ragionamento della Corte. Il confronto con il favoreggiamento personale e’ stato dichiarato inammissibile: l’ordinanza si limitava ad affermare la maggiore idoneita’ di quel reato a destabilizzare la giustizia, senza argomentare sugli elementi di somiglianza tra le due figure. Sugli altri raffronti la Corte ricorda che il confronto tra reati e’ possibile solo tra casi omogenei e che il legislatore ha ampia discrezionalita’ nel fissare i limiti degli istituti alternativi al carcere. Qui l’omogeneita’ manca. Le condotte sono profondamente diverse: la falsa testimonianza puo’ essere commessa solo dal testimone davanti al giudice; l’induzione richiede minaccia, violenza, offerta o promessa di denaro o altra utilita’ e l’effettiva reticenza o menzogna di chi e’ chiamato a deporre; il favoreggiamento reale consiste in qualsiasi condotta che aiuti qualcuno ad assicurarsi il prodotto, il profitto o il prezzo di un altro reato. Diverso e’ anche l’interesse protetto. La falsa testimonianza e l’induzione tutelano la genuinita’ della prova e la correttezza dell’accertamento giudiziale. Il favoreggiamento reale tutela invece l’interesse a rendere concretamente eseguibile la confisca dei vantaggi ottenuti con il reato. I reati a confronto condividono solo il bene di categoria, l’amministrazione della giustizia, che raggruppa figure eterogenee: i termini di paragone scelti dal giudice non sono quindi idonei. La Corte aggiunge che il favoreggiamento reale non e’ un fatto di ridotta offensivita’ ne’ un reato di facile accertamento, a differenza dello spaccio di lieve entita’ per il quale la messa alla prova era stata estesa con la sentenza n. 90 del 2025. Anche la censura sull’articolo 27 e’ respinta: per questo delitto la messa alla prova non svolge la funzione di recupero meglio di altri istituti gia’ previsti.
Cosa cambia in pratica. Chi e’ imputato di favoreggiamento reale non puo’ chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. Il procedimento di Taranto prosegue nelle forme ordinarie. Restano gli altri strumenti che l’ordinamento prevede per evitare una pena sproporzionata. Un ampliamento dell’elenco dei reati ammessi alla misura puo’ arrivare soltanto dal legislatore.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/157