Guida senza patente: resta reato con recidiva nel biennio (Corte cost. n. 154/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha respinto tutte le questioni sollevate contro le regole che tengono in vita il reato di guida senza patente quando chi guida e’ recidivo nel biennio. Restano quindi in vigore l’articolo 1, comma 2, e l’articolo 5 del decreto legislativo n. 8 del 2016 sulla depenalizzazione, e l’articolo 116, comma 15, del codice della strada.
Come funziona oggi la guida senza patente. Prima del 2016 guidare senza patente era reato per tutti, punito con l’ammenda da 2.257 a 9.032 euro; in caso di recidiva nel biennio si aggiungeva l’arresto fino a un anno, che la giurisprudenza considerava una semplice circostanza aggravante. Il decreto legislativo n. 8 del 2016 ha depenalizzato la figura di base: oggi chi guida senza patente paga di regola una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro. Chi invece ha gia’ commesso la stessa violazione nei due anni precedenti commette un reato autonomo, punito con l’arresto fino a un anno e l’ammenda da 2.257 a 9.032 euro. La Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, la violazione precedente rileva solo se accertata in via definitiva, e che il biennio decorre da quel momento.
Il caso. Davanti al Tribunale di Firenze era in corso un processo penale per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, nato da una fuga in auto conclusa con lo speronamento della vettura della polizia. All’imputato era contestata anche la guida senza patente, mai conseguita, da parte di persona sottoposta a una misura di prevenzione. Il giudice ha escluso quest’ultimo reato, perche’ l’avviso orale del questore non conteneva le prescrizioni richieste, ma ha ritenuto configurabile la guida senza patente con recidiva nel biennio, gia’ descritta nel capo di imputazione.
I dubbi del giudice. Il Tribunale ha sollevato quattro questioni, una dopo l’altra. La prima: la legge delega del 2014 imponeva di depenalizzare tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria, senza autorizzare il Governo a salvare le ipotesi aggravate trasformandole in reati autonomi; ci sarebbe quindi eccesso di delega, vietato dall’articolo 76 della Costituzione. La seconda: far dipendere la rilevanza penale del fatto da una condizione personale di chi guida trasformerebbe la norma in un reato d’autore, contro i principi di uguaglianza, di offensivita’ e di rieducazione della pena. Le altre due chiedevano, in subordine, di applicare la vecchia disciplina piu’ mite o di sostituire l’arresto con una sanzione solo pecuniaria.
Il ragionamento della Corte. Sull’eccesso di delega la Corte osserva che il legislatore delegato puo’ sviluppare in modo coerente le scelte della delega. I reati la cui ipotesi aggravata era punita con il carcere non rientravano nella depenalizzazione, perche’ la delega non guardava alla sola figura di base. Una volta cancellato il reato di base, le vecchie aggravanti non potevano sopravvivere come tali: trasformarle in reati autonomi e’ stata la conseguenza necessaria di quella scelta. Sul principio di offensivita’ la Corte distingue il caso da quello dell’ubriachezza deciso nel 2002. La’, il reato dipendeva da una condanna precedente per fatti del tutto estranei all’ubriachezza e restava addosso alla persona come un marchio incancellabile. Qui il precedente e’ esattamente la stessa violazione, quindi il collegamento con la condotta e’ stretto, e vale solo per due anni: passato quel termine la persona torna nella stessa posizione di chiunque altro. La Corte aggiunge che guidare senza patente resta un illecito di significativo disvalore, perche’ consiste in un’attivita’ pericolosa svolta senza il titolo che ne attesta l’idoneita’. La recidiva, quindi, non e’ stata sopravvalutata oltre misura rispetto al fatto. Cadono per le stesse ragioni anche le due questioni subordinate.
Cosa cambia in pratica. Nulla cambia rispetto alla situazione attuale, ma la regola e’ ora confermata dalla Corte. Chi viene sanzionato per guida senza patente e ripete la violazione entro due anni dall’accertamento definitivo della prima non rischia solo una multa: commette un reato e puo’ essere condannato all’arresto. Il processo davanti al Tribunale di Firenze prosegue con la norma cosi’ com’e’.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/154
Nota della Redazione
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