Messa alla prova e reati edilizi: la demolizione è condotta riparatoria necessaria (Cass. pen. Sez. III n. 37683 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva, ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria, rientra fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato che possono costituire oggetto del programma di messa alla prova. Il mancato compimento di tali condotte preclude la pronuncia della sentenza di proscioglimento per esito positivo della prova ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen. La decisione di sospendere il processo ai sensi dell’art. 168-bis cod. proc. pen. è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula una prognosi positiva sull’efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma, ma la verifica dell’adempimento degli impegni riparatori è condizione necessaria del proscioglimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, perché estinto per positivo esito della messa alla prova. Con ordinanza del 5 luglio 2024 il medesimo Tribunale aveva ritenuto idoneo il programma trattamentale predisposto dall’UEPE, precisando che l’imputato dovesse dare prova, nel corso dell’esecuzione, di aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, senza però indicare con prescrizione specifica l’obbligo di eliminare le opere abusive oggetto di imputazione.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 168-bis cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che dagli atti non risulta alcuna prova del ripristino e che l’area su cui insistono le opere abusive è ancora sottoposta a sequestro. La sentenza, in quanto di proscioglimento per reato ricompreso nel catalogo dell’art. 550 cod. proc. pen., è inappellabile e pertanto ricorribile per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte afferma preliminarmente la ricorribilità per cassazione della sentenza impugnata, richiamando Sez. U n. 14840 del 2023. Superato il filtro processuale, esamina il merito del motivo, che ritiene fondato.
Il Collegio osserva che la relazione conclusiva sull’esperimento della messa alla prova non indica alcuna condotta volta all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato. La sospensione del processo ai sensi dell’art. 168-bis cod. proc. pen. è rimessa al potere discrezionale del giudice e presuppone una prognosi positiva sull’efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma, nonché sulla gravità delle ricadute negative in caso di esito sfavorevole, come affermato da Sez. IV n. 9581 del 2016. La medesima disposizione stabilisce che la messa alla prova comporta la prestazione di condotte dirette a eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e, ove possibile, il risarcimento del danno.
Il percorso argomentativo si ancora all’art. 464-bis, comma quarto, lett. b), cod. proc. pen., che richiede impegni specifici assunti dall’imputato, anche al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato, considerando le condotte riparatorie. Sul punto la Corte richiama Sez. III n. 36822 del 2022 e, a monte, Sez. III n. 39455 del 2017, secondo cui la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva, o la sua riconduzione a legalità mediante titolo in sanatoria, rientra tra le condotte riparatorie presupposto del positivo superamento della prova.
Ne deriva il principio per cui, in materia edilizia, il mancato compimento di tali condotte preclude la pronuncia di proscioglimento per esito positivo della prova ex art. 464-septies cod. proc. pen. Nel caso concreto, la mancata verifica di una condotta siffatta comporta l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame sul punto al Tribunale di Termini Imerese.
Nota della Redazione
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