Recidiva reiterata esclude remissione tacita e tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 2 n. 2710 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata comparizione della persona offesa all’udienza predibattimentale, cui non sia stata citata in qualità di testimone, non può essere valorizzata per desumere la tacita remissione della querela ai sensi dell’art. 152, primo comma, n. 1, cod. pen. L’eventuale procedibilità d’ufficio del reato non esclude l’errore del giudice che abbia erroneamente desunto la volontà remissoria. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico dell’accentuata pericolosità sociale dell’imputato e dell’elevato grado di colpevolezza, imponendo una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie.
Il Fatto
Il Tribunale di Foggia aveva assolto l’imputato dal delitto di truffa per la particolare tenuità del fatto. Il giudice di merito aveva desunto la tacita remissione della querela dall’assenza della persona offesa all’udienza predibattimentale, ritenendo poi il reato perseguibile d’ufficio. A fondamento dell’assoluzione, aveva valorizzato l’esiguità del danno e la volontà remissoria della persona offesa.
Avverso tale pronuncia, il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo, contestava la violazione dell’art. 152 cod. pen., non ricorrendo i presupposti della remissione tacita per la mancata citazione della persona offesa come teste. Con il secondo, contestava l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., in considerazione della contestata recidiva reiterata specifica.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha chiarito che la nuova formulazione dell’art. 152 cod. pen., introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, prevede la remissione tacita solo quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone. Nel caso di specie, la persona offesa era stata citata per l’udienza predibattimentale ex art. 554-bis cod. proc. pen., e la sua mancata presenza non poteva integrare un comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella querela.
La Corte ha inoltre rilevato che, a seguito della novella di cui alla legge n. 90/2024, la truffa on line aggravata dall’utilizzo di strumenti informatici che ostacolano l’identificazione è ormai procedibile a querela. Ciò impone di verificare la sussistenza della condizione di procedibilità, non potendo il reato dichiararsi estinto per la ritenuta remissione tacita.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il giudizio di particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie. La presenza di una recidiva reiterata specifica contestata, e non esclusa, costituisce condizione ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., essendo sintomatica di un elevato grado di colpevolezza che preclude il riconoscimento della causa di non punibilità.
La sentenza impugnata, non pronunciandosi sulla contestata recidiva, è stata pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per il rinnovato giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.