Messa in mora necessaria per il ricorso in ottemperanza (Cass. civ. Sez. V n. 16199 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contenzioso tributario, la preventiva messa in mora del soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dalla sentenza, effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, costituisce condizione generale di proponibilità del ricorso in ottemperanza, ai sensi dell’art. 70, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992. Tale condizione è derogabile nelle sole ipotesi in cui il termine per l’adempimento sia fissato direttamente dalla legge. Alla costituzione in mora non è assimilabile la notificazione della sentenza eseguita a norma dell’art. 285 c.p.c., che non produce gli effetti di cui all’art. 1219 c.c.. L’operatività del rimborso d’ufficio previsto dall’art. 68, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992 non esime il contribuente dall’onere della previa messa in mora.
Il Fatto
La contribuente, già socia di una società di persone cessata, proponeva dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia ricorso per l’ottemperanza agli obblighi che assumevano derivare, a carico dell’Agenzia delle Entrate e dell’agente della riscossione, da due sentenze rese dalla medesima Commissione e passate in giudicato.
Il giudice dell’ottemperanza dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando che la contribuente non aveva fatto notificare all’ente impositore né all’agente della riscossione, a mezzo di ufficiale giudiziario, alcun atto di messa in mora relativo alle sentenze azionate. Contro tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; le intimate restavano tali.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., violazione di norme del procedimento ed error in procedendo, per avere il giudice dell’ottemperanza erroneamente dichiarato inammissibile la domanda in mancanza di previa messa in mora.
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 70, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nel testo applicabile ratione temporis per effetto delle modifiche recate dall’art. 9, comma 1, lettera ii), del D. Lgs. n. 156 del 2015, subordina la proponibilità del ricorso in ottemperanza alla scadenza del termine di legge per l’adempimento ovvero, in mancanza, al decorso di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario. Dal tenore letterale della norma si ricava che la preventiva costituzione in mora è condizione generale di proponibilità, derogabile solo quando il termine di adempimento sia fissato direttamente dalla legge.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, secondo cui, non essendo fissato all’Amministrazione alcun termine e non potendosi applicare quello dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996, convertito nella L. n. 30 del 1997, riguardante le sole procedure esecutive, unica condizione di proponibilità è il decorso dei trenta giorni dalla messa in mora (cfr. Cass. n. 31856/2021, Cass. n. 20202/2010). È stato inoltre chiarito che alla costituzione in mora non è assimilabile la notificazione della sentenza a norma dell’art. 285 c.p.c., che non produce gli effetti dell’art. 1219 c.c. (cfr. Cass. n. 15176/2010).
Quanto all’argomento fondato sull’art. 68, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dalla novella del 2015, la Corte osserva che il secondo periodo, prevedendo che in caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente possa richiedere l’ottemperanza a norma dell’art. 70, rende operante anche il comma 2 di tale articolo, che espressamente subordina la proponibilità della domanda alla previa messa in mora. Nel vigore della precedente formulazione, il contribuente che non avesse ricevuto il rimborso d’ufficio non poteva adire direttamente il giudice tributario, dovendo prima sollecitare il rimborso in sede amministrativa e poi impugnare il diniego (cfr. Cass. n. 23607/2024, Cass. n. 8500/2023, Cass. n. 27408/2020).
Esclusa la sussistenza dell’error in procedendo, la doglianza relativa all’avvenuta notificazione della messa in mora è dichiarata inammissibile, risolvendosi nel tentativo di rimettere in discussione l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è respinto; non si provvede sulle spese, essendo rimaste intimate le parti intimate.
Nota della Redazione
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