Metodo mafioso: aggravante oggettiva applicabile a tutti i concorrenti (Cass. pen. Sez. VI n. 1078 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso ha natura oggettiva e prescinde dalla dimostrazione o contestazione dell’esistenza di un’associazione per delinquere: è sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa, cioè quella più penetrante ed efficace che deriva dalla prospettazione della provenienza da un sodalizio dedito a molteplici ed efferati delitti. Una volta accertato l’utilizzo del metodo, l’aggravante si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni intimidatorie siano state materialmente commesse solo da alcuni. La contestazione in forma alternativa dei due profili dell’aggravante speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. — metodo mafioso o finalità di agevolazione — non è illegittima, perché amplia e non riduce le prerogative difensive.
Il Fatto
Tre imputati erano stati condannati in primo grado dal Tribunale di Palmi per estorsione pluriaggravata. La Corte di appello di Reggio Calabria, in esito ad annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, aveva riqualificato il fatto come minacce aggravate ai sensi degli artt. 110, 612, capoverso, e 416-bis.1 cod. pen., escludendo la prova dell’ingiusto profitto richiesto dalla fattispecie estorsiva.
Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’insussistenza dell’aggravante della mafiosità e, per uno di essi, l’assenza di prove sulla propria partecipazione alle condotte minacciose. I ricorsi sono stati rigettati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondati i ricorsi, muovendo dalla verifica del deficit motivazionale che aveva condotto al precedente annullamento con rinvio. La Corte territoriale, procedendo a nuovo esame della persona offesa, ha colmato quel deficit accertando che le somme richieste erano riconducibili a presunti interessi di mora di misura del tutto sproporzionata, con conseguente esclusione della configurabilità del reato di cui all’art. 393 cod. pen. prospettato dai ricorrenti.
Quanto all’aggravante della mafiosità, la Cassazione ha ribadito che per la sua configurabilità non occorre dimostrare l’esistenza di un’associazione per delinquere: è sufficiente che violenza o minaccia assumano veste mafiosa. Richiamando le Sez. V n. 37489 del 13.09.2024 e Sez. V n. 21530 del 08.02.2018, la Corte ha precisato che la connotazione mafiosa deriva dalla prospettazione della provenienza da un sodalizio criminoso, e che l’aggravante, di natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti anche se le intimidazioni sono state materialmente poste in essere da alcuni soltanto, come affermato da Sez. II n. 32564 del 12.04.2023.
Ha poi escluso che rilevi l’eventuale insufficienza motivazionale sulla finalità agevolatrice: la contestazione in forma alternativa dei due profili dell’aggravante speciale non è illegittima, perché in presenza di condotte complesse essa amplia le prerogative difensive, secondo Sez. V n. 18635 del 14.02.2017, e per l’ascrizione è sufficiente l’accertamento di una sola delle due modalità.
Infine, la Corte ha affrontato la questione della prescrizione e della procedibilità. La sussistenza dell’aggravante della mafiosità e della recidiva a effetto speciale comporta che, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen., per i delitti aggravati ricompresi nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. non vi sono limiti all’aumento del tempo di prescrizione per effetto degli atti interruttivi. Il reato di minacce aggravate dalle più persone riunite ex art. 339, comma 1, cod. pen. è inoltre perseguibile d’ufficio anche dopo le modifiche del d.lgs. n. 36 del 2018, con conseguente irrilevanza dell’eventuale mancanza di querela. Al rigetto dei ricorsi ha fatto seguito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.