Abrogazione della norma sull’autorizzazione per imprese esterne in materia di radioprotezione (Cass. pen. n. 15664/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 62, comma 4, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, che subordinava l’attività del datore di lavoro delle imprese esterne a notifica o autorizzazione ministeriale, non è stato riprodotto nel d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom. La mancata riproduzione della prescrizione determina l’abrogazione della fattispecie penale per il fatto che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ai sensi dell’art. 2, comma 2, cod. pen. L’abrogazione opera limitatamente alla condotta specificamente sanzionata dalla norma non riprodotta, mentre resta ferma la continuità normativa per gli altri obblighi in materia di radioprotezione dei lavoratori esterni, oggi previsti dall’art. 112 del d.lgs. n. 101 del 2020.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 13 settembre 2023, proscioglieva l’imputato, legale rappresentante di una società di somministrazione di lavoro, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per i reati connessi alla tutela dei lavoratori radioesposti, ritenendolo responsabile delle violazioni degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 230 del 1995 in materia di radioprotezione, mentre proscioglieva con formula piena per le restanti contestazioni relative alla tutela della maternità e agli obblighi generali in materia di salute e sicurezza.
Avverso la sentenza, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo: l’erronea applicazione della disciplina della radioprotezione e dell’appalto all’agenzia di somministrazione; l’abrogazione del reato di cui al capo e), relativo all’obbligo di autorizzazione ministeriale per le imprese esterne; e il vizio di motivazione in ordine alla struttura organizzativa e alle deleghe di funzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il primo motivo di ricorso, affermando la continuità normativa tra il previgente d.lgs. n. 230 del 1995 e l’attuale d.lgs. n. 101 del 2020, che ha attuato la direttiva 2013/59/Euratom. La Corte chiarisce che la normativa in materia di radioprotezione si applica anche ai contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi dell’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2015, che coordina la tutela del lavoratore interinale con le disposizioni del d.lgs. n. 81 del 2008 e, per i lavoratori esposti a radiazioni, con il d.lgs. n. 230 del 1995, oggi sostituito dal d.lgs. n. 101 del 2020. La nuova disciplina, pur non menzionando più la figura del “datore di lavoro di impresa esterna” ma quella del “datore di lavoro di lavoratori esterni”, riproduce in termini sostanziali gli obblighi previgenti, come risulta dalla Relazione illustrativa e dalla corrispondenza tra l’art. 62 del d.lgs. n. 230 del 1995 e l’art. 112 del d.lgs. n. 101 del 2020, che attua anche gli artt. 6, 15, 31, 40 e 51 della direttiva 2013/59/Euratom.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso limitatamente al capo e), rilevando che l’art. 62, comma 4, del d.lgs. n. 230 del 1995, il quale prevedeva che l’attività del datore di lavoro delle imprese esterne fosse soggetta a notifica al Ministero del lavoro o ad autorizzazione ministeriale, non è stato riprodotto nell’art. 112 del d.lgs. n. 101 del 2020, né in altre disposizioni del nuovo testo normativo. La disposizione che sanzionava la violazione di tale obbligo, ai sensi dell’art. 139 del d.lgs. n. 230 del 1995, deve pertanto ritenersi abrogata, con la conseguenza che il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La Corte precisa che la continuità normativa sussiste per gli altri obblighi previsti dall’art. 62, commi 2 e 4 (limitatamente alle altre prescrizioni), ma non per la specifica prescrizione della notifica o autorizzazione ministeriale, che non trova corrispondenza nella nuova disciplina. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo e).
La Corte dichiara manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, relativo alla struttura organizzativa e alle deleghe di funzioni, osservando che la questione non era stata oggetto di specifica deduzione in sede di merito e che le censure sono generiche, proponendo una rilettura dei fatti preclusa in sede di legittimità. La Corte, pertanto, rigetta il ricorso nel resto, annullando senza rinvio la sentenza solo per il capo e) in ragione dell’abrogazione della norma incriminatrice.
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