Metodo mafioso e presunzioni cautelari: ricorso inammissibile se reiterativo (Cass. pen. Sez. II n. 13120 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile il ricorso con cui si chieda una sostanziale rivalutazione del risultato probatorio: gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi di prova attengono al merito e non sono scrutinabili, salvo che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. A maggior ragione ciò vale in sede cautelare, ove il ricorso si limiti a reiterare le censure già proposte al tribunale del riesame. Ai fini della configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, perché tale potere è di per sé noto alla collettività.
Il Fatto
Un indagato per il reato di cui agli artt. 56, 629 e 416-bis.1 cod. pen. riceveva dal giudice per le indagini preliminari la misura della custodia cautelare in carcere. Il tribunale del riesame confermava la misura con ordinanza del 16 dicembre 2024.
Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’assenza di autonoma valutazione sulla gravità indiziaria, l’illogicità della motivazione in punto di individuazione fotografica e di ricognizione di persona, la violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e il vizio di motivazione sul superamento della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria, con mancato confronto sulla disponibilità dell’indagato agli strumenti elettronici a distanza.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché reiterativo delle censure già proposte in sede di riesame, alle quali il tribunale ha adeguatamente risposto. Il Collegio premette la natura del sindacato di legittimità: la valutazione e l’apprezzamento degli elementi probatori attengono al merito e non rilevano in cassazione, salvo che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Ne consegue l’inammissibilità delle censure che sollecitino una rivalutazione del risultato probatorio, tanto più in sede cautelare.
Nel caso concreto il tribunale ha risposto a tutte le doglianze riproposte con i primi due motivi, motivando sul riconoscimento effettuato, sull’irrilevanza delle caratteristiche somatiche dell’indagato e sulla mancanza di condizionamenti.
Sull’aggravante del metodo mafioso la Corte richiama il principio secondo cui è sufficiente il riferimento implicito al potere criminale della consorteria, in un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica. Il tribunale aveva evidenziato la notoria presenza di associazioni mafiose dedite a richieste estorsive agli imprenditori edili della zona e il riferimento a un luogo di presenza del sodalizio, sì che la persona offesa percepiva la minaccia come proveniente da un soggetto facente parte dell’associazione.
Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale ha correttamente richiamato la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della misura carceraria di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non superata nel caso concreto. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della parte privata alle spese processuali e al pagamento di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.