Inammissibile il ricorso che sollecita la rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. II n. 13116 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tardività della querela costituisce eccezione che implica accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, se non è stata tempestivamente proposta nei gradi precedenti. Le contestazioni relative alle aggravanti e alla recidiva sono parimenti inammissibili se non proposte in appello, non essendo consentito introdurre in cassazione pretese violazioni di legge su cui il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare. È inammissibile, infine, il motivo che sollecita una rivalutazione del risultato probatorio, poiché l’apprezzamento degli elementi di prova attiene al merito ed è censurabile solo per vizio del percorso giustificativo.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 19 aprile 2024, confermava la condanna di primo grado per truffa aggravata e truffa, relative a forniture e posa in opera di box doccia con versamento di acconti da parte delle persone offese e lavori mai completati. Il difensore del ricorrente proponeva ricorso per cassazione, eccependo la tardività della querela per alcuni capi, la mancata disapplicazione dell’aggravante della minorata difesa, l’erronea valutazione della vicenda come penale anziché civile, il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria e l’omessa motivazione sull’aumento di pena per la recidiva reiterata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ribadisce che la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito. Verificare il momento in cui i querelanti hanno acquisito piena consapevolezza dell’illecito richiederebbe una prova non acquisibile in sede di legittimità, come affermato in Sez. II n. 8653 del 2023.

Le doglianze sulle aggravanti della minorata difesa e sulla recidiva sono inammissibili perché non proposte in appello. La Corte richiama il principio per cui non possono essere dedotte in cassazione pretese violazioni di legge sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come espresso in Sez. V n. 28514 del 2013 e Sez. II n. 29707 del 2017.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: la valutazione e l’apprezzamento degli elementi probatori attengono al merito e non sono censurabili, salvo vizio del percorso giustificativo. Sono pertanto inammissibili le censure dirette a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, non potendo il giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella dei gradi di merito (Sez. VI n. 47204 del 2015; Sez. VI n. 25255 del 2012).

La Corte di appello aveva ritenuto, con giudizio di merito non censurabile, che gli inadempimenti non fossero contestati e che la richiesta di rinnovazione dibattimentale fosse superflua, applicando correttamente il principio secondo cui il giudice di appello che respinge una specifica richiesta di rinnovazione deve dar conto dell’assenza di decisività degli elementi già raccolti (Sez. V n. 15606 del 2015; Sez. VI n. 1249 del 2014). I motivi, inoltre, si limitano a reiterare quanto sostenuto in appello, senza confronto con la motivazione impugnata, risultando generici.

L’accertamento di inammissibilità del ricorso esclude che possa rilevare, ai fini estintivi, il decorso del termine per la prescrizione successivo alla sentenza di appello, mancando l’instaurazione di un valido giudizio di impugnazione. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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