Esigenze cautelari: irrilevante il tempo dal fatto, rileva solo quello dall’esecuzione (Cass. pen. Sez. III n. 3748 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase successiva all’applicazione della misura cautelare, il tempo trascorso dalla commissione del reato non assume più rilievo, poiché sulle questioni e sugli elementi originariamente valutati si forma il giudicato cautelare. Ai fini della revoca o sostituzione ex art. 299 cod. proc. pen., l’unico tempo valutabile è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura, quale fatto sopravvenuto dal quale desumere il venir meno o l’attenuazione delle esigenze cautelari, sempre che siano allegati ulteriori elementi concreti. L’attenuazione delle esigenze cautelari non può desumersi dal mero decorso del tempo di esecuzione, pur accompagnato dalla corretta osservanza degli obblighi, né dal sopravvenuto reperimento di una lecita attività lavorativa, poiché le misure prescrittive sono proprio finalizzate a consentirla.
Il Fatto
Il ricorrente è sottoposto, dal giugno 2023, alle misure cautelari congiunte dell’obbligo di dimora con permanenza notturna e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per fatti di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, contestati come concorso in due episodi commessi tra settembre e novembre 2020.
Respinta dal Tribunale del riesame l’istanza di revoca o sostituzione, il ricorrente propone ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione e travisamento probatorio in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Egli valorizza due elementi nuovi: l’assenza di segnalazioni di condotte controindicate e il reperimento di una lecita attività lavorativa, da porre in relazione al tempo trascorso dall’ultimo fatto-reato, al rispetto delle prescrizioni e all’incensuratezza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di gravi indizi di colpevolezza, non omologa a quella richiesta per il giudizio di colpevolezza finale: è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità, senza i requisiti di precisione e concordanza dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Il sindacato di legittimità resta circoscritto all’atto impugnato, per verificarne la congruità argomentativa e l’assenza di illogicità evidenti, senza revisione degli elementi fattuali.
Nel merito, la Corte corregge il presupposto del ricorso. Il tempo trascorso dalla commissione del reato rileva nella sola fase di applicazione della misura; terminata quella fase, non può più venire in rilievo, essendosi formato il giudicato cautelare sugli elementi già valutati. Nella fase di revoca o sostituzione, l’art. 299 cod. proc. pen. non richiede analoga valutazione: l’unico tempo che conta è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione in poi, qualificabile come fatto sopravvenuto solo in presenza di ulteriori elementi.
La Corte esclude che tali ulteriori elementi sussistano. Il rispetto delle prescrizioni e l’assenza di segnalazioni non valgono a desumere l’attenuazione delle esigenze cautelari, trattandosi di parte doverosa del nucleo essenziale della misura, il cui inadempimento potrebbe anzi comportare un aggravamento ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen. Neppure rileva il reperimento di un’attività lavorativa, poiché le misure prescrittive sono finalizzate proprio a consentirla, come confermano gli artt. 282, comma 2, e 283, comma 4, cod. proc. pen., che impongono di parametrare giorni e ore di presentazione e la permanenza in abitazione alle esigenze di lavoro.
Quanto agli altri profili, la Corte osserva che l’estraneità all’associazione, la posizione dei concorrenti e le modalità dei fatti hanno già formato oggetto di valutazione nelle ordinanze genetiche, confluite nel giudicato cautelare. Il luogo degli episodi coincide con il comune di residenza, circostanza che conferma la necessità di mantenere i presidi cautelari, la cui applicazione congiunta è conforme al sistema. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 276 c.p.p. – Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte
- Art. 282 c.p.p. – Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
- Art. 299 c.p.p. – Revoca e sostituzione delle misure