Annullata per inammissibilità dell’appello la sentenza sul trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. VI n. 11676 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che dichiari inammissibile, per genericità, l’impugnazione volta a censurare l’eccessività e l’incomprensibilità della determinazione finale della pena, omettendo di esaminare nel merito la doglianza. La declaratoria di inammissibilità non può fondarsi su una valutazione apodittica quando la sentenza di primo grado risulti del tutto immotivata quanto alla dosimetria della pena, commisurata su una pena base doppia rispetto al minimo edittale, senza indicazione della misura della continuazione né delle relative ragioni. In tale ipotesi il giudice di legittimità annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza con cui il locale Tribunale, all’esito del rito abbreviato, lo aveva riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli, applicando le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata e condannandolo a pena di giustizia.

Avverso la decisione di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 581 e 591, primo comma lett. c), cod. proc. pen. e vizio della motivazione. L’assunto di genericità dei motivi posto a base della declaratoria di inammissibilità sarebbe erroneo, poiché l’appello aveva chiesto la riduzione della pena richiamando il comportamento processuale dell’imputato, che aveva reso piena confessione dei fatti, e la scarsa comprensibilità della dosimetria applicata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione muove dalla censura relativa alla inammissibilità dell’appello, rilevando come il giudice di secondo grado abbia affermato la carenza dei motivi sia rispetto agli elementi oggettivi di valutazione sia rispetto alla critica degli argomenti offerti dalla prima sentenza.

Il giudice di appello ha inoltre ritenuto che il primo Giudice avesse fatto buon governo dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., osservando che la censura sull’incomprensibilità dell’aumento per la continuazione era generica, poiché la determinazione era comunque desumibile dal calcolo matematico, con esclusione di qualsiasi irregolarità.

La Corte ritiene invece che la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione — che aveva comunque censurato l’eccessività della pena e l’incomprensibilità della sua determinazione finale — abbia impedito una valutazione apodittica nel merito, in presenza di una sentenza di primo grado del tutto immotivata sulla determinazione della pena finale.

Il vizio è duplice. La pena base è stata commisurata in misura doppia rispetto al minimo edittale, senza giustificazione. Manca, inoltre, qualsiasi indicazione non solo della misura dell’aumento per la continuazione, ma anche delle relative ragioni.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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