Minaccia punibile anche se la denuncia è prospettata come male ingiusto (Cass. pen. Sez. VII n. 34393 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, la prospettazione di una denuncia alle forze dell’ordine — facoltà in sé legittima — costituisce male ingiusto quando esorbita dalle finalità tipiche della legge ed è utilizzata come strumento per colpire beni come l’incolumità fisica o l’attività lavorativa della persona offesa. Vertendosi in tema di reato di pericolo, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito: è sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale, valutata con criterio medio e in relazione alle concrete circostanze del fatto. Il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace è inammissibile quando proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) dell’art. 606 cod. proc. pen., restando inibita la deduzione di vizi della motivazione. La parte civile che si limiti a chiedere la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell’impugnazione, senza contrastarne specificamente i motivi, non dà alcun contributo difensivo e non ha diritto alla liquidazione delle spese della fase di legittimità.
Il Fatto
Una donna era stata ritenuta responsabile del delitto di minaccia dal Tribunale di Bari e assolta in primo grado. La sentenza di appello, pronunciata dal medesimo ufficio in funzione di giudice di secondo grado, aveva confermato la condanna. Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo l’erronea interpretazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo della fattispecie, sotto il profilo della prospettazione del male ingiusto.
Le persone offese avevano concluso in questa fase chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con vittoria delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la sentenza impugnata è stata pronunciata per un reato di competenza del Giudice di Pace. Trova perciò applicazione la disciplina dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell’art. 39-bis del d. lgs. n. 274/2000, introdotti dal d. lgs. n. 11/2018: le censure diverse da quelle previste dalle lett. a), b) e c) del medesimo articolo sono inammissibili, con conseguente inibizione dei motivi che deducono meri vizi della motivazione. La Corte richiama sul punto Sez. V n. 22854 del 2019.
Quanto alla dedotta violazione di legge, la doglianza è manifestamente infondata. La motivazione impugnata risponde adeguatamente alla censura di insussistenza del reato, evidenziando che la denuncia prospettata dall’imputata perseguiva una finalità diversa da quella di ottenere la sola apertura di un procedimento penale: essa mirava invece a cagionare la chiusura dell’attività lavorativa delle persone offese e a provocarne un infarto.
La Corte ribadisce che, trattandosi di reato di pericolo, non occorre che la vittima si sia sentita concretamente intimidita: è sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea a incidere sulla sua libertà morale, con valutazione da compiersi secondo il criterio medio e le circostanze concrete. Richiama in proposito Sez. I n. 44128 del 2016, Sez. V n. 6756 del 2019 e Sez. II n. 21684 del 2019.
Quanto all’asserita irrilevanza del fine della minaccia, la Corte conferma che il male futuro e ingiusto può derivare anche dall’esercizio di una facoltà legittima utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge, richiamando Sez. V n. 4633 del 2003, Sez. VI n. 24774 del 2022 e Sez. VI n. 57231 del 2017. Nel caso concreto la sentenza di appello ha proprio evidenziato l’assenza di correlazione plausibile tra l’esercizio della facoltà e le finalità esorbitanti prospettate.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Quanto alle parti civili, che avevano concluso tardivamente senza contrastare specificamente i motivi, la Corte esclude la liquidazione delle spese della fase di legittimità, richiamando Sez. Un. n. 877 del 2023 e altre pronunce conformi.
Nota della Redazione
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