Inammissibilità del ricorso per motivi che sollecitano una rivalutazione della prova (Cass. pen. Sez. VII n. 34399 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza dedurre il travisamento della prova, si limiti a proporre una alternativa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio, indicando gli elementi di prova e offrendone la lettura ritenuta preferibile. Il sindacato di legittimità non si estende alla motivazione quando questa risulti congrua e non manifestamente illogica, avendo il giudice di merito dato conto degli elementi che sostengono la qualificazione della condotta e la sussistenza dell’elemento soggettivo. È inoltre inedito e non deducibile per la prima volta in cassazione il motivo che prospetti una questione sulla quale il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, siccome non devoluta con la dovuta specificità alla sua cognizione, salvo che si tratti di questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti per bancarotta fraudolenta documentale. Propone cinque motivi, con i quali denuncia la violazione dell’art. 216 legge fall., il vizio di motivazione in ordine al dolo specifico e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, rilevando che entrambi sollecitano una alternativa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove, senza però denunciare il travisamento della prova. Il ricorso, in questa parte, si limita a indicare gli elementi probatori e a offrirne la lettura ritenuta preferibile, attività estranea al giudizio di legittimità.

Nel merito, i motivi sono manifestamente infondati. La Corte distrettuale ha reso una motivazione congrua e non manifestamente illogica, valorizzando la nomina di un amministratore solo formale, il rinvenimento di un verbale assembleare privo di sottoscrizione, il disconoscimento della firma sul verbale di consegna della documentazione e la disponibilità, in capo al ricorrente, della documentazione sociale rinvenuta all’esito di perquisizione. Tali elementi sostengono la qualificazione della condotta e la sussistenza dell’elemento soggettivo.

Il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato. Il giudice di appello ha dato conto in maniera congrua degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale, richiamando il precedente penale a carico dell’imputato e negando rilievo alla collaborazione offerta al momento della perquisizione, in ragione della complessiva gravità del fatto.

Il quarto motivo, concernente la durata delle pene accessorie fallimentari, è inedito. La Corte ribadisce che non possono dedursi per la prima volta in cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, siccome non devolute con specificità alla sua cognizione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in precedenza. Nel caso concreto, le pene irrogate non sono illegali.

Anche il quinto motivo è manifestamente infondato, poiché l’editto accusatorio ha attribuito al ricorrente, ratione temporis, la qualità sia di amministratore di diritto sia di amministratore di fatto, con conseguente insussistenza della dedotta violazione del principio di correlazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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