Videosorveglianza non esclude aggravante furto su cosa esposta a pubblica fede (Cass. pen. Sez. VII n. 34389 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla presenza, nel luogo di consumazione del delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa: soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. Parimenti non rilevano le cautele adottate dal proprietario della res consistenti in congegni di chiusura, quali lucchetti, serrature e antifurto, che non realizzano un ostacolo tale da costituire impedimento assoluto alla sottrazione. L’aggravante ricorre, inoltre, quando oggetto dell’impossessamento siano beni contenuti all’interno di una res collocata sulla pubblica via.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., nonché per il delitto di cui all’art. 635 cod. pen. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 30.09.2024, ha concesso le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio e ha confermato la penale responsabilità.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge in ordine all’aggravante della commissione del furto su bene esposto alla pubblica fede, e la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena base.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha esaminato il primo motivo, relativo all’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., dichiarandolo manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo del delitto, di un sistema di videosorveglianza, perché questo non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa. Solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante, come affermato da Sez. 2 n. 2724 del 2015 e confermato da Sez. 5 n. 1509 del 2020.
La Corte ha poi precisato che l’aggravante non è esclusa nemmeno dall’adozione di cautele da parte del proprietario del bene, quando queste consistano in congegni di chiusura — lucchetti, serrature con chiave, antifurto — inidonei a eliminare il pubblico affidamento, poiché non realizzano un ostacolo tale da costituire impedimento assoluto alla sottrazione, in ragione della loro limitata efficacia. Sul punto sono richiamate Sez. 5 n. 4763 del 2018 e Sez. 5 n. 10584 del 2014.
Il Collegio ha inoltre ribadito che l’esposizione alla pubblica fede ricorre allorché oggetto dell’impossessamento siano beni contenuti all’interno di una res collocata sulla pubblica via, richiamando Sez. 5 n. 38900 del 2019, relativa a beni custoditi all’interno di un’autovettura, e Sez. 4 n. 17121 del 2020, relativa al furto di gasolio contenuto nel serbatoio di un automezzo parcheggiato in luogo aperto al pubblico.
Quanto al secondo motivo, concernente la determinazione della pena base, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. Il trattamento punitivo risulta sorretto da logica e sufficiente motivazione, avendo la Corte territoriale diminuito anche la pena base e richiamato le modalità della condotta dell’imputato, così dando conto in maniera congrua dell’elemento rientrante tra quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. considerato preponderante nell’esercizio del potere discrezionale.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ravvisando profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, ha disposto il versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in euro tremila.
Nota della Redazione
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