Minaccia aggravata e percosse: reati di pericolo e di mera condotta (Cass. pen. Sez. VII n. 373 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di minaccia aggravata, configurandosi come reato di pericolo, non presuppone la concreta intimidazione della persona offesa, ma soltanto la comprovata idoneità della condotta ad intimorirla. Quanto al delitto di percosse, che è reato di mera condotta, non è necessario che si verifichi un’apprezzabile sensazione di dolore, essendo sufficiente che la violenta manomissione dell’altrui persona fisica sia idonea a produrla. Nel giudizio di legittimità, i motivi che reiterano pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza critica puntuale alle argomentazioni della corte di merito, sono inammissibili per difetto di specificità.

Il Fatto

La vicenda processuale prende avvio dalla pronuncia del Tribunale di Cagliari, che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per i reati contestati. Investita dell’appello, la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 24.01.2024, ha confermato la responsabilità penale e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, in parziale riforma della decisione di primo grado.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. La difesa contestava, tra l’altro, la ritenuta sussistenza del delitto di minaccia aggravata, l’insussistenza della legittima difesa putativa, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e l’integrazione del delitto di percosse. La questione approda così dinanzi alla Corte di cassazione, chiamata a vagliare la fondatezza delle censure.

La Motivazione della Corte

Investendo il primo motivo, il ricorrente denunziava inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione, in merito alla ritenuta sussistenza del delitto di minaccia aggravata, sostenendo l’assenza di idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale del soggetto passivo. La Corte ha respinto la doglianza, rilevando come nella giurisprudenza di legittimità sia consolidato il principio secondo cui il delitto in esame, che è reato di pericolo, non presuppone la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo la comprovata idoneità della condotta ad intimidirla, richiamando Sez. V n. 6756 dell’11.10.2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740.

Quanto al secondo e al quarto motivo, con i quali il ricorrente lamentava i medesimi profili di illegittimità della sentenza impugnata con riferimento, rispettivamente, alla ritenuta insussistenza della legittima difesa putativa e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte li ha dichiarati inammissibili perché non specifici, apparenti e fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, in assenza di una puntuale critica alle argomentazioni rese dalla corte stessa, richiamando Sez. II n. 42046 del 17.07.2019, Boutartour, Rv. 277710.

Il terzo motivo, con cui si censurava il vizio di motivazione in ordine all’integrazione del delitto di percosse, non ritenendo provata l’apprezzabile sensazione di dolore sofferta dalla persona offesa, è stato parimenti dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che, ai fini della configurabilità del reato di percosse, che è reato di mera condotta, non è necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, ma è sufficiente che la violenta manomissione dell’altrui persona fisica sia idonea a produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica, richiamando Sez. V n. 38392 del 17.05.2017, Moraldi, Rv. 271122.

Alla stregua di tali rilievi, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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