Soccorso in mare e rifiuto d’atti: esclusa la sicurezza pubblica (Cass. pen. n. 17329/2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa estintiva del reato, l’assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. prevale sulla prescrizione soltanto quando l’innocenza dell’imputato emerga dagli atti in modo evidente, immediato e incontrovertibile, senza necessità di apprezzamento del materiale probatorio.
Quando la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado e non vi sono statuizioni civili da decidere, la presenza delle parti civili non determina una cognizione piena sull’accusa: resta applicabile il criterio della mera constatazione previsto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
L’attività di soccorso e salvataggio in mare, disciplinata dal diritto della navigazione e dalle convenzioni internazionali richiamate nella decisione, è finalizzata alla salvaguardia della vita umana e non è riconducibile, per ciò solo, alla nozione di sicurezza pubblica che integra l’elemento costitutivo del reato di rifiuto d’atti d’ufficio previsto dall’art. 328 cod. pen.
La violazione della presunzione di innocenza derivante dall’inserimento, in una pronuncia successiva al proscioglimento per prescrizione, di affermazioni di sostanziale colpevolezza è soggetta al rimedio specifico previsto dall’art. 115-bis cod. proc. pen., da attivare nel termine stabilito dalla disposizione.
Il responsabile civile non è legittimato a impugnare una sentenza di non doversi procedere per prescrizione per contestare profili relativi alla responsabilità penale dell’imputato, salvo le specifiche statuizioni civili che incidano direttamente sulla sua posizione.
Il Fatto
Il procedimento riguardava il naufragio di un’imbarcazione sovraccarica che trasportava migranti in acque internazionali comprese in una zona SAR estera. Ai due imputati, titolari di funzioni apicali nelle strutture italiane coinvolte nelle operazioni marittime, erano stati contestati il rifiuto d’atti d’ufficio e l’omicidio colposo plurimo, sul presupposto di un ritardo nell’attivazione di un’unità navale italiana richiesta nell’ambito delle operazioni di soccorso.
Il Tribunale aveva dichiarato i reati estinti per prescrizione, maturata prima della sentenza di primo grado, ma aveva sviluppato una motivazione contenente valutazioni sostanzialmente affermative della responsabilità. La Corte d’appello aveva confermato la pronuncia e condannato gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di gravame. Imputati e responsabili civili ricorrevano per cassazione, deducendo, tra l’altro, violazioni della regola di giudizio dell’art. 129 cod. proc. pen., della presunzione di innocenza e della disciplina sostanziale dell’art. 328 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rileva anzitutto che entrambi i giudici di merito hanno applicato in modo non corretto la regola prevista dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Una volta maturata la prescrizione prima della pronuncia di primo grado, e in assenza di statuizioni civili sulla responsabilità, l’indagine avrebbe dovuto limitarsi a verificare se dagli atti emergesse ictu oculi una causa di proscioglimento nel merito. Non era invece consentito sviluppare un accertamento positivo della responsabilità. La semplice presenza delle parti civili non modifica tale criterio quando manchi una precedente condanna agli effetti civili.
Applicando tale parametro al reato di cui all’art. 328 cod. pen., la Corte ritiene evidente l’insussistenza del fatto. Il soccorso in mare costituisce un obbligo generalizzato rivolto alla tutela della vita umana e trova la propria disciplina nelle disposizioni del Codice della navigazione e nelle convenzioni internazionali richiamate nella sentenza. Questa funzione non coincide con la sicurezza pubblica, intesa come complesso dei compiti attribuiti alle autorità preposte all’ordine pubblico, alla sicurezza e all’incolumità nell’ambito delle relative funzioni istituzionali. Difetta pertanto l’elemento richiesto dalla specifica fattispecie contestata di rifiuto d’atti d’ufficio, con conseguente annullamento della sentenza limitatamente a tali capi perché i fatti non sussistono.
Diversa è la conclusione per l’omicidio colposo plurimo. Le risultanze indicate nella decisione non consentono di constatare immediatamente l’innocenza degli imputati: la valutazione della conoscenza della situazione di pericolo, dei tempi di attivazione, della posizione di garanzia e dell’efficacia causale dell’intervento richiede un apprezzamento probatorio incompatibile con il limitato sindacato imposto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Per tale reato resta quindi ferma la declaratoria di prescrizione. I ricorsi dei responsabili civili sono dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione rispetto ai profili penali, mentre viene confermata la condanna degli imputati alle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di appello, fondata sulla loro soccombenza rispetto all’impugnazione proposta.
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Nota della Redazione
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