Competenza distrettuale e riesame: obbligo di verifica dell’urgenza (Cass. pen. Sez. II n. 10863 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento de libertate, il tribunale del riesame che operi una diversa qualificazione giuridica del fatto, escludendo la riconducibilità dello stesso alle ipotesi criminose ricomprese nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve dichiarare l’incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto. Il collegio conserva il potere di annullare il provvedimento oppure, ravvisando l’urgenza di salvaguardare anche una sola delle esigenze cautelari, di provvedere ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al pubblico ministero richiedente. Il giudice dell’impugnazione cautelare non può limitarsi a confermare o attenuare la misura senza occuparsi degli effetti della rilevata incompetenza sulla provvisoria efficacia del titolo restrittivo.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi, in quanto l’indagato era gravemente indiziato di tentata estorsione aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso, per fatti commessi in danno di due imprenditori e mediante ordigni esplosivi artigianali.
Investito dell’istanza ex art. 309 cod. proc. pen., il tribunale del riesame annullava l’ordinanza limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. L’indagato ricorreva per cassazione deducendo la violazione degli artt. 416-bis.1 cod. pen., 27, 51, comma 3-bis, e 291, comma 2, cod. proc. pen., lamentando che, una volta esclusa l’aggravante, il collegio avrebbe dovuto dichiarare l’incompetenza funzionale del giudice distrettuale e trasmettere gli atti al giudice del luogo di commissione del reato.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione accoglie il ricorso e ricostruisce il quadro dei rapporti tra competenza distrettuale e valutazione cautelare. Il tribunale del riesame, esclusa l’aggravante che radica la competenza del giudice del capoluogo, non ha applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19214 del 23.04.2020, in continuità con il quale il collegio della cautela deve dichiarare l’incompetenza del g.i.p. distrettuale.
La Corte ribadisce che il giudice dell’impugnazione cautelare non può limitarsi a confermare o ad attenuare la misura, ritenendone sussistenti i presupposti, senza occuparsi degli effetti che l’incompetenza del giudice che l’ha emessa produce sul titolo. Tanto impone la necessità che, rilevata l’incompetenza, il provvedimento restrittivo sia valutato in tempi brevi dal suo giudice naturale, secondo il collegamento inscindibile tra l’efficacia interinale della misura prevista dall’art. 27 cod. proc. pen. e la verifica del presupposto dell’urgenza.
Il collegio esamina e dissente dall’arresto Sez. VI n. 5644 del 22.12.2023, dep. 2024, secondo cui l’esclusione della gravità indiziaria rispetto a un reato o a un’aggravante da cui dipende la competenza distrettuale non fa venir meno tale competenza, perché la decisione sulla competenza andrebbe assunta in limine litis. La Sezione osserva che la portata delle Sezioni Unite non è limitata agli effetti della declaratoria, ma impone la verifica di tutte le condizioni legittimanti la restrizione, anche per garantire all’indagato il contraddittorio sul titolo cautelare ai sensi dell’art. 13 Cost..
Quanto alla perpetuatio iurisdictionis, la Corte ne esclude l’operatività, mancandone i presupposti applicativi: l’istituto opera solo dopo il passaggio alla fase del giudizio, quando l’imputazione è stabilizzata, mentre nelle indagini essa è provvisoria e fluida. Nel caso di competenza funzionale l’istituto assume carattere recessivo, sicché, esclusa l’aggravante, riemerge l’attribuzione di competenza al giudice naturale precostituito per legge.
Applicando tali principi, il collegio rileva che il tribunale del riesame ha desunto il pericolo di reiterazione dalle concrete modalità del fatto, senza argomentare sull’urgenza di tutelare la collettività in attesa dell’intervento del giudice competente. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del provvedimento genetico, con immediata liberazione dell’indagato, se non detenuto per altra causa.
Nota della Redazione
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