Individuazione di persona e ricognizione: no alla nullità per mancata descrizione fisiognomica (Cass. pen. Sez. II n. 10870 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’individuazione di persona prevista dall’art. 361 cod. proc. pen. costituisce mezzo di ricerca della prova che si svolge nel corso delle indagini preliminari e non richiede, ai fini della validità, la previa descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento prescritto solo per la ricognizione di persona disciplinata dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. Le doglianze che sovrappongono i due istituti sono manifestamente infondate, poiché assenza di descrizione fisiognomica e inosservanza delle regole dibattimentali di individuazione dei soggetti somiglianti attengono a un atto diverso da quello compiuto. La mancata previsione della presenza del difensore nell’individuazione di persona non integra alcuna violazione degli artt. 3 e 24 Cost., poiché il meccanismo di garanzia è stato introdotto solo dall’art. 364 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 103 del 2017, ed è pertanto inapplicabile agli atti compiuti anteriormente secondo il principio del tempus regit actum. È inammissibile, infine, il ricorso che riproduca pedissequamente i motivi di appello già esaminati e disattesi dal giudice del gravame.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in primo grado per rapina aggravata e la sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli, che ha rigettato l’appello proposto dall’imputata. Avverso tale pronuncia la difesa ha interposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

Con le prime due censure si contestava la valenza probatoria del riconoscimento operato dalle persone offese a distanza di due mesi dai fatti, in assenza nel verbale degli adempimenti prescritti dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. e con modalità ritenute condizionanti la genuinità del risultato. Con il terzo motivo si negava la prova del contributo concorsuale dell’imputata; con il quarto si lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi, trattati congiuntamente perché entrambi incentrati sul riconoscimento, sono stati giudicati aspecifici e manifestamente infondati: la difesa si confronta solo in apparenza con la motivazione della Corte territoriale, che ha risposto in modo congruo, valorizzando l’attendibilità dell’individuazione e spiegando perché cicatrice e denti d’oro non assumessero rilievo decisivo, essendo la protesi mobile e non risultando la ricorrente in disponibilità del proprio telefono al momento del fatto.

Il passaggio centrale riguarda la distinzione tra individuazione di persona e ricognizione di persona. La prima è mezzo di ricerca della prova che trova la sua naturale sede nelle indagini preliminari; la seconda è mezzo di prova, esperito in dibattimento e acquisito nel contraddittorio. Solo la ricognizione esige la previa descrizione delle fattezze fisiche e l’individuazione di soggetti il più possibile somiglianti, con le sanzioni previste in caso di inosservanza. L’art. 361 cod. proc. pen. consente invece al pubblico ministero di procedere senza formalità all’individuazione di persona quando ciò sia necessario per la prosecuzione delle indagini.

Nel caso concreto era stata compiuta una individuazione di persona all’interno della casa circondariale ove l’imputata era detenuta per altra causa: da qui l’esclusione della nullità eccepita, riferita a regole che disciplinano un atto diverso. La Corte ribadisce che la descrizione fisiognomica è cosa diversa dall’identificazione, perché l’incertezza nel definire i tratti somatici non equivale all’incapacità di riconoscerli di fronte all’effige del soggetto, richiamando sul punto i propri precedenti.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte l’ha ritenuta genericamente formulata e manifestamente infondata. La legge n. 103 del 2017, attuativa della direttiva 2013/48/UE, ha inserito l’individuazione di persona tra gli atti garantiti dall’art. 364 cod. proc. pen., da compiersi a pena di nullità con la presenza del difensore. L’individuazione qui contestata risale al 2013, dunque a epoca anteriore alla novella: resta valida in applicazione del principio del tempus regit actum.

Il terzo motivo è stato pure ritenuto aspecifico, avendo la Corte di merito compiutamente individuato il contributo causale dell’imputata, che consentì l’accesso ai due autori materiali all’interno della gioielleria. Il quarto è manifestamente infondato: la statuizione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur contratta, è sorretta da motivazione esente da vizi logici, fondata sulla reiterazione della condotta criminosa. Non è necessario che il giudice di merito prenda in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, bastando il riferimento a quelli ritenuti decisivi. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese e il pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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