Ricorso depositato oltre il termine, improcedibile e abuso del processo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13538 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione notificato tempestivamente, ma depositato oltre il termine prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., è improcedibile; resta assorbito il ricorso incidentale condizionato. Nelle procedure fallimentari aperte dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, la sospensione feriale dei termini, pur applicandosi in via generale ai giudizi di accertamento dei crediti concorsuali, non opera nelle controversie sull’ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro, assoggettate al regime dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969 in ragione della materia. La mancata adesione alla proposta di definizione accelerata, poi confermata nella decisione definitiva, integra una ipotesi normativa di abuso del processo, con condanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. e raddoppio del contributo unificato.

Il Fatto

Il Tribunale di Bari, con decreto del 01.07.2021, ha rigettato l’opposizione proposta dal lavoratore ai sensi dell’art. 98 legge fall. avverso lo stato passivo del fallimento della società, dal quale era stato escluso il credito insinuato in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751-bis n. 1 cod. civ., a titolo di t.f.r. e di ultime retribuzioni ed emolumenti.

Il giudice di merito, ravvisata la tempestività dell’opposizione, l’ha ritenuta infondata per difetto di prova dell’effettività del rapporto di lavoro, non essendo sufficienti la sola produzione del CUD, di alcune buste paga e dell’estratto contributivo. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il fallimento ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il Consigliere delegato ha formulato alle parti una proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., rilevando che il ricorso, notificato il 30 luglio 2021, era stato depositato il 30 agosto 2021, oltre il termine prescritto. Il lavoratore ha chiesto la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., con conseguente fissazione dell’adunanza camerale.

La Corte ha verificato la tardività del deposito e ha richiamato il consolidato orientamento sulle procedure fallimentari. Anche per le procedure aperte dopo il d.lgs. n. 5 del 2006, la sospensione dei termini nel periodo feriale si applica in via generale ai giudizi di accertamento dei crediti concorsuali, in forza del combinato disposto dell’art. 92 r.d. n. 12 del 1941 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969. Essa però non opera nelle controversie relative all’ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro, che, pur trattandosi con il rito fallimentare, seguono il regime dell’art. 3 citato in ragione della materia che ne forma l’oggetto. Il collegio ha richiamato sul punto le Sezioni Unite n. 24665 del 2009 e n. 10944 del 2017, nonché Sez. n. 3436 del 2018 e Sez. n. 14579 del 2022.

Quanto alla decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.. Il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente: si configura così una ipotesi normativa di abuso del processo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 27433 del 2023 e n. 28540 del 2023.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e regolazione delle spese secondo il regime della soccombenza. La Corte ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi importi per esborsi e compensi professionali, oltre a una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e a una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., con raddoppio del contributo unificato ove spettante, conformemente alle indicazioni di Sezioni Unite n. 23535 del 2019.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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