L’inammissibilità del motivo sulla spettanza della CIGS travolge i motivi conseguenziali e la revoca pensionistica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17979 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché non dedotto tramite i canoni interpretativi legali di cui agli artt. 1362 ss. c.c., il motivo di ricorso per cassazione che censuri l’interpretazione di un accordo sindacale di ristrutturazione aziendale sostenendo che il lavoratore non fosse incluso tra i beneficiari della CIGS, quando tale interpretazione costituisce il presupposto logico della decisione. Qualora il motivo assorbente sia dichiarato inammissibile, parimenti inammissibili sono i motivi che, presupponendo la fondatezza del primo, attaccano le ulteriori affermazioni della sentenza impugnata formulate solo in via subordinata. Ne consegue che la revoca del trattamento pensionistico, fondata sulla ritenuta illegittima fruizione dei contributi figurativi correlati alla CIGS, resta definitivamente esclusa.
Il Fatto
L’INPS aveva agito in giudizio per far accertare che il lavoratore non possedeva il requisito contributivo necessario al prepensionamento previsto dalla l. n. 416/81, avendo indebitamente fruito dei contributi figurativi correlati ad un periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; l’ente aveva pertanto disposto la revoca del trattamento pensionistico.
La Corte d’appello di Milano aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che il lavoratore, prima della CIGS distaccato presso altra società del gruppo datoriale, avesse legittimamente fruito dell’integrazione salariale come previsto dall’accordo di ristrutturazione aziendale, escludendo ogni intento fraudolento. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui l’INPS deduceva la violazione degli artt. 35 e 37 l. n. 416/81, sostenendo che la CIGS riguardasse i soli lavoratori addetti alla sede di Milano e non anche quelli, come il controricorrente, che in quel momento erano distaccati presso altra società.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile: la questione sollevata — se il nominativo del lavoratore fosse incluso nel provvedimento di autorizzazione alla CIGS, secondo il testo del verbale di accordo siglato in sede ministeriale il 4.8.2011 — è una questione di fatto che avrebbe dovuto essere dedotta denunciando la violazione dei canoni interpretativi legali del contratto, ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c.; la Corte richiama al riguardo i precedenti Cass. n. 8592/2025, Cass. n. 27541/2020 e Cass. n. 13717/2006.
I giudici di merito avevano invece accertato che l’accordo del 4.8.2011 e il successivo accordo del 5.12.2011 prevedevano la ristrutturazione aziendale con fruizione di CIGS e la possibilità di distacco di alcuni lavoratori, per i quali era affermato l’interesse a una futura fuoriuscita mediante pensionamento anticipato; da ciò avevano concluso che la collocazione in CIGS dei lavoratori distaccati valesse come revoca del distacco per fatti concludenti. Il motivo di ricorso non ha addebitato a tale assetto interpretativo alcuna specifica violazione dei parametri legali di ermeneutica contrattuale.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti rispettivamente l’art. 21-nonies l. n. 241/90 e l’art. 1-bis d.l. n. 108/2002 — relativi all’operatività della revoca oltre il termine e alla revocabilità della CIGS in assenza di comportamenti illegittimi dei beneficiari — sono stati dichiarati a loro volta inammissibili, poiché presupponevano la fondatezza del primo motivo e miravano ad attaccare le ulteriori affermazioni della sentenza impugnata formulate solo in via subordinata, per l’ipotesi di accoglimento del primo.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’INPS al pagamento delle spese di lite secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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