Minorata difesa in re ipsa per l’età avanzata della persona offesa (Cass. pen. Sez. VII n. 11866 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei reati che presuppongono l’interazione tra l’autore del fatto e la vittima, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., l’agevolazione dell’agire illecito derivante dall’età avanzata della persona offesa è in re ipsa. Non grava sul giudice di merito uno specifico e ulteriore onere motivazionale rispetto al riscontro obiettivo dell’età della persona offesa. In tema di continuazione, l’omessa indicazione del quantum dei singoli aumenti è censurabile in cassazione solo se l’impugnante deduce un interesse concreto e attuale; tale interesse non ricorre quando il ricorso non contesti la ragionevolezza della quantificazione complessiva della pena.

Il Fatto

La Corte di Appello confermava la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 624-bis, comma 2, e 624-bis, comma 2 e 3, cod. pen., con la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa per uno dei reati, e violazione di legge con omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione.

La questione giungeva davanti alla Corte di legittimità per la verifica della legittimità del percorso argomentativo della sentenza di appello e della sussistenza dell’interesse a ricorrere sui profili sanzionatori.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Sul punto la Corte ribadisce il principio per cui, nei reati che presuppongono l’interazione tra autore e vittima — nella specie furto con strappo — l’agevolazione all’agire illecito derivante dall’età avanzata della persona offesa è in re ipsa, senza che il giudice di merito debba assolvere uno specifico e ulteriore onere motivazionale rispetto al riscontro obiettivo dell’età (Cass. Sez. 5 n. 12796 del 21.02.2019).

Nel caso concreto la Corte territoriale ha correttamente ritenuto e adeguatamente motivato l’aggravante, risultando la persona offesa ultraottantenne all’epoca dei fatti.

Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. La Corte richiama la lettura delle Sezioni Unite n. 47127 del 24.06.2021, secondo cui è ammissibile il ricorso avverso la sentenza che non abbia specificato il quantum dei singoli aumenti per la continuazione, a condizione che venga dedotto un interesse concreto e attuale. Tale interesse — precisano le Sezioni Unite — va escluso quando la doglianza si limiti alla mancata indicazione dei singoli aumenti con implicita o esplicita acquiescenza alla pena complessiva (Sez. 2 n. 26011 del 11.04.2019; Sez. 3 n. 550 del 2019). All’inverso, quando il rilievo è strumentale alla contestazione dell’assenza di motivazione sul giudizio di congruità della pena, l’interesse ricorre di per sé.

Nel caso in esame il ricorso non contesta specificamente la ragionevolezza della quantificazione complessiva della pena, attestata su un livello contenuto sia per la pena base sia per i reati satellite. Il ricorso non è quindi sostenuto dal necessario interesse. Da qui la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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