Immutabilità del giudice nel procedimento di prevenzione: portata limitata rispetto al dibattimento (Cass. pen. Sez. 5 n. 8736 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento camerale di prevenzione il principio di immutabilità del giudice di cui all’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., espressamente previsto per il solo dibattimento, ha una più limitata portata applicativa, richiedendosi esclusivamente la corrispondenza soggettiva tra il collegio che ha ricevuto le conclusioni delle parti e quello che ha deliberato. È invece irrilevante che gli atti istruttori siano stati assunti da un collegio diversamente composto, ben potendo il giudice della decisione utilizzare prove non formatesi innanzi ad esso, purché le parti abbiano potuto dedurre su di esse nel contraddittorio. In tal caso non si configura la nullità assoluta di cui all’art. 179 cod. proc. pen..

Il Fatto

Con decreto del 2025 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma del decreto del Tribunale, aveva confermato la confisca di prevenzione dei beni dei proposti. Gli interessati proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., per essere l’udienza celebrata innanzi a un collegio diverso da quello che aveva espletato l’istruttoria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, ex art. 10, comma 3, e art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, essendo deducibile in sede di legittimità anche l’inesistenza o mera apparenza della motivazione. Ha quindi vagliato la denunciata violazione, accertando che il tribunale, nell’udienza in cui le parti avevano concluso, fosse composto dai magistrati che avevano poi deliberato.

La Corte ha dato continuità all’orientamento per cui «nel procedimento camerale di prevenzione deve essere assicurata l’immutabilità del giudice nelle fasi della trattazione e della discussione della causa, mentre ai fini della decisione possono essere utilizzati atti precedentemente ammessi o acquisiti innanzi al giudice in diversa composizione». Ha richiamato il precedente di Sez. 5, n. 11242 del 2018/2019, secondo cui la nullità assoluta di cui all’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. si verifica solo quando le conclusioni siano ricevute da un collegio diverso da quello decidente.

La Corte ha precisato che il procedimento di prevenzione è regolato da norme proprie, non contenendo il d.lgs. n. 159/2011 alcun richiamo alle disposizioni dibattimentali. Il rinvio all’art. 666 cod. proc. pen. e la disciplina dell’art. 185 disp. att. cod. proc. pen. confermano la natura semplificata dell’acquisizione probatoria, non essendo richiesta l’assunzione in contraddittorio di ogni elemento di prova.

Il tribunale può quindi fondare la decisione anche su prove non formatesi innanzi ad esso. Nel caso di specie, il collegio che aveva deciso aveva comunque svolto attività istruttoria, rendendo il ricorso infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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